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LAVORO NOTTURNO

Fatta salva la disciplina dettata in materia di assistenza e presenza notturna (art. 10 e 11 CCNL, LINK alle voci), il contratto collettivo sul lavoro domestico definisce come “lavoro notturno” il lavoro prestato nella fascia oraria 22.00-6.00.

Esso deve essere compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria se la prestazione rientra nella durata normale dell’orario; se svolto oltre il normale orario di lavoro, il lavoro notturno sarà retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

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FESTIVITÀ

SOSTITUZIONE DI LAVORATORI CHE ASSISTONO SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI