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TREDICESIMA MENSILITÀ

In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, al lavoratore domestico spetta la tredicesima mensilità per un importo pari alla mensilità della retribuzione in denaro. Essa consiste in una mensilità aggiuntiva pari alla retribuzione globale di fatto, compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Il CCNL (art. 39) precisa che: per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

Infine, il contratto precisa che la tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti assicurativi.

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