in

SCATTI DI ANZIANITÀ

Ai sensi dell’art. 37 del CCNL, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, spetta al lavoratore un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.

Gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo e il numero massimo degli scatti è fissato in 7.

Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

Vota l'articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

TREDICESIMA MENSILITÀ

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE