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ESTINZIONE DEL RAPPORTO PER MORTE DI UNA DELLA PARTI

In caso di morte del datore di lavoro, il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso identificati dal contratto collettivo per il licenziamento.

In caso di morte del lavoratore, i familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stato familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal lavoratore deceduto.

Le indennità di preavviso devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra questi soggetti, deve farsi secondo le norme di legge. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme sulla successione testamentaria e legittima (art. 42 CCNL).

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PREAVVISO

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI