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PRIVACY E CONTROLLI

Il CCNL sul lavoro domestico (art. 28) consente al datore di lavoro di ricorrere all’installazione impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione (ad esempio telecamere, televisioni a circuito chiuso).

Lo stesso articolo detta poi delle limitazioni a tale facoltà:

1.L’esistenza o l’installazione di detti impianti devono essere preventivamente comunicate per iscritto al lavoratore

2. sono comunque vietate nell’alloggio riservato allo stesso (nel caso di lavoratore convivente), nonché nei servizi igienici.

Le informazioni e immagini raccolte a mezzo degli impianti audiovisivi devono essere trattate nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy (Decreto legislativo 196 2003, denominato “Codice in materia di trattamento dei dati personali”).

In particolare, saranno inibite al datore di lavoro indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore (opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore).

Per quanto riguarda le garanzie nel caso di impiego di impianti audiovisivi e altri apparecchi che permettono controlli a distanza, il Codice pone a carico del datore di lavoro il dovere di garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e libertà morale.

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