I crediti da lavoro assolvono l’essenziale funzione di soddisfare i bisogni essenziali del lavoratore e della sua famiglia; per questa ragione possono essere pignorati per un importo non superiore al quinto.
Inoltre il credito da lavoro è un credito privilegiato, in quanto, nel caso in cui sia necessario aggredire il patrimonio del datore di lavoro per veder soddisfatte le proprie pretese (es. retribuzioni arretrate, TFR non pagato etc), sarà favorito nel pagamento rispetto agli altri creditori.
Se il datore del lavoro versa in stato di insolvenza e i suoi beni siano insufficienti a soddisfare le pretese del lavoratore, i crediti rimasti insoluti saranno pagati dal Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS: tale fondo andrà a corrispondere TFR e crediti retributivi relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, purché rientrino nei 12 mesi precedenti i termini individuati dalla legge (L. 297/1982 e d. lgs 80/1992).
Si sottolinea che i crediti retributivi derivanti da contratto di lavoro devono essere richiesti nel termine di prescrizione di 5 anni che decorredalla cessazione del rapporto.