L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, denominato comunemente “assegno di maternità dello Stato”, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS (D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Il relativo importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Tale prestazione può essere richiesta dalla madre ovvero, ove ricorrano le condizioni per l’accesso al congedo di paternità, dal padre.
Deve essere soddisfatti i seguenti requisiti:
– residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea.
– per i cittadini extracomunitari: possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
– la lavoratrice madre avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
– se la lavoratrice ha lavorato almeno tre mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo del bambino, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
– infine, se durante il periodo di gravidanza la lavoratrice ha cessato di lavorare per licenziamento o dimissioni volontarie, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.
Ove l’assegno sia richiesto dal padre, esso deve essere in possesso dei requisiti contributivi richiesti alla madre, tranne nel caso di decesso quest’ultima: in tale circostanza non sono richiesti i requisiti né dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti, né della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali.
La domanda deve essere inoltrata all’INPS entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.
La domanda può essere presentata on line, sul sito INPS, tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Fonte: sito istituzionale INPS