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CONGEDO DI MATERNITÀ

Nei due mesi precedenti la presunta data del parto e nei successivi tre, è previsto un periodo di astensione obbligatoria nel quale è fatto divieto di adibire al lavoro le donne gestanti;

è inoltre vietato adibire la gestante al lavoro per il periodo eventualmente intercorrente fra la data presunta del parto e quella effettiva del parto, se avviene dopo la data presunta; l’astensione comprende inoltre ulteriori giorni non goduti prima del parto, ove il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

la legge prevedere la possibilità di anticipare o posticipare detto periodo:

– le lavoratrici possono astenersi dal lavoro in via esclusiva dopo il parto entro i 5 mesi successivi, a condizione che il medico della Asl competente o il medico del lavoro attestino che tale situazione non arrechi danno alla salute della gestante e del nascituro;

– è possibile, inoltre, posticipare l’inizio del congedo al mese precedente alla data presunta del parto e proseguendo nei successivi 4 mesi, se questo non comporta danni alla salute della mamma e del bimbo (art. 20 T.U)

– il legislatore prevede inoltre la possibilità di anticipare il periodo di astensione obbligatoria per uno o più periodi in relazione alla condizione di salute della lavoratrice (provvedimento adottato dalla ASL).

– il periodo di astensione obbligatoria può essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto se le condizioni di lavoro e ambientali risultino dannose per la salute della lavoratrice, e questa non possa essere adibita ad altre mansioni (provvedimento adottato dalla Direzione Territoriale del Lavoro)

In caso di ricovero del bambino, la mamma può chiedere la sospensione del congedo di maternità fino alle dimissioni del figlio (D.lgs 80/2015) per godere di tale diritto dalla data di dimissione del bambino o da data antecedente alla stessa. La sospensione può essere esercitata una sola volta per ogni figlio; la relativa richiesta è subordinata alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività di lavoro.

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA E DECESSO DEL BAMBINO

L’astensione obbligatoria per l’intero periodo del congedo di maternità spetta anche nel caso di interruzione della gravidanza dopo 180 giorni di gestazione o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità. Naturalmente la lavoratrice può avvalersi della facoltà di riprendere l’attività lavorativa.

ADOZIONE O AFFIDO

È importante sottolineare che il congedo di maternità spetta anche in caso di adozione e affido (art. 26 T.U): è riconosciuto il diritto al congedo di maternità alle lavoratrici che hanno avuto in affido o adozione un minore per un massimo di 5 mesi in caso di adozione, e 3 mesi in caso di affido; tale congedo deve essere goduto entro i primi cinque mesi successivi all’entrata del minore nel nucleo familiare.

INDENNITA’

Durante il periodo di congedo spetta alla lavoratrice madre un’indennità giornaliera erogata dall’INPS pari all’80% della retribuzione giornaliera convenzionale settimanale per le lavoratrici domestiche (e non della retribuzione effettivamente percepita).

Per poter percepire l’indennità è tuttavia necessario che la lavoratrice abbia soddisfatto alcuni requisiti contributivi:

versamento a suo carico di 52 contributi settimanali (anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico) nei 24 mesi precedenti la data di inizio del congedo di maternità,  

in alternativa, 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.  

Se il requisito contributivo non è stato maturato, la lavoratrice domestica potrà richiedere, ove ne ricorrano le condizioni, altre prestazioni di maternità, quali: l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui a carico dello Stato (link alla voce) e, in alternativa, l’assegno di maternità di base a carico dei Comuni. 

Fonte: sito istituzionale INPS

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