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CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

L’art. 24 del D.lgs. 80/2015 e l’art. 21 del CCNL sul Lavoro Domestico disciplinano un peculiare congedo rinvolto alla lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

FRUIZIONE

La lavoratrice che si trova in questa situazione avrà diritto all’astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. La stessa, salvo casi di oggettiva impossibilità, dovrà dare preavviso al proprio datore di lavoro con un termine non inferiore a sette giorni, indicando inizio e fine del congedo e producendo la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi di relativi alla violenza di genere.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni secondo quanto concordato tra le parti. Se manca l’accordo, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

INDENNITA’

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. (Art. 21 co. 3 CCNL)

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