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EFFETTIVO GODIMENTO DELLE FERIE

Il diritto alle ferie è irrinunciabile: il periodo minimo previsto dalla legge (art. 10 d. lgs 8 aprile 2006 n. 66) pari a 4 settimane non può essere oggetto di indennità sostitutiva (divieto di monetizzazione delle ferie);

non è ammesso, in altre parole, che il lavoratore rinunci alle ferie in cambio della corresponsione di un’indennità.

Alcune eccezioni previste dalla legge sono:

-contratti a durata determinata inferiori all’anno: in questi rapporti il godimento delle ferie non può essere effettivamente goduto e può essere sostituito dalla relativa indennità.

– nel caso di licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno.

Il CCNL precisa, inoltre, che il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali, come ad esempio TFR. (art. 17).

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DEFINIZIONE E PRINCIPI

FISSAZIONE DELLE FERIE