Grazie all’abrogazione dell’art. 2068 co. 2 cod. cov. che vietava la contrattazione di settore, oggi la principale fonte del lavoro domestico è la contrattazione collettiva. Rilevano inoltre la l. n. 339 del 1958 (tutela del rapporto del lavoro domestico, applicabile solo alle prestazioni superiori alle quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro) e alcune disposizioni del Codice civile (artt. 2240-2246 cod. civ.).
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico attualmente vigente, stipulato tra le associazioni datoriali, ovvero FIDALDO, costituita da ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld, e Domina e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, è stato sottoscritto l’8 settembre 2020, con decorrenza 1° ottobre 2020
Nella sua sfera di applicazione rientrano pacificamente “gli assistenti familiari (fra cui sono esplicitamente menzionati colf e badanti), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto”.
L’eventuale pattuizione fra le parti è valida solamente se più favorevole rispetto alle disposizioni collettive o di legge.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
L’art. 49 del contratto collettivo nazionale prevede che l’eventuale contrattazione collettiva di secondo livello fra le OO.SS. e le Associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL si applica, di norma, all’ambito regionale ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano, nonché alle città metropolitane.
La contrattazione potrà vertere solamente sulle seguenti materie:
1. indennità di vitto e alloggio;
2. ore di permesso per studio e/o formazione professionale.