in

FORME RETRIBUTIVE

L’art. 2099 del cod. civ. individua i sistemi in base ai quali può essere corrisposta e calcolata la retribuzione; ai sensi dell’art. 2099 cod. civ. la retribuzione può essere a tempo, a cottimo, con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione e in natura.

RETRIBUZIONE A TEMPO

Il metodo maggiormente adoperato è quello è quella della retribuzione a tempo; le altre forme, infatti, rappresentano compensi parziali o elementi accessori della retribuzione, che ha sempre una parte fissa costituita dalla retribuzione a tempo. La retribuzione a tempo consiste nella corresponsione di una somma di denaro stabilita in relazione al tempo lavorato; per la definizione della retribuzione di ciascun lavoratore occorre quindi fare riferimento all’orario di lavoro effettuato.

ELEMENTI IN NATURA

Tra le forme speciali di retribuzione, nel lavoro domestico è frequente che la retribuzione comprenda la fornitura al lavoratore di vitto e alloggio come contropartita della prestazione lavorativa. Per l’art. 2242 c.c., nel caso di prestatore di lavoro ammesso alla convivenza la somministrazione di vitto e alloggio è obbligatoria.

L’art. 36 del CCNL precisa che il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente. L’alloggio offerto deve essere idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.

Se il vitto e l’alloggio non possono essere fruiti in natura, il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità sostitutiva, calcolata moltiplicando il valore convenzionale giornaliero di vitto alloggio fissato nella tabella F allegata al contratto collettivo per il numero di giorni lavorati.

TABELLA F

Valori giornalieri di vitto e alloggio in euro per tutte le figure professionali

 PranzoCenaAlloggioTotale indennità vitto e alloggio
TUTTI I LIVELLI1,961,961,695,61
Vota l'articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

INDENNITÀ

TREDICESIMA MENSILITÀ