in

ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI LAVORATORI STRANIERI

Il datore di lavoro che, in violazione della normativa sul regolare ingresso e sulla regolare assunzione di lavoratori migranti extra UE, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno oppure il cui permesso sia scaduto e non ne sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato, risponderà del reato previsto dall’art. 22 co. 12 T.U. Immigrazione.

Tale norma prevede che il datore che occupa stranieri irregolari è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del Codice penale.

Inoltre il datore di lavoro sarà tenuto a versare i contributi previdenziali e fiscali non versati: ai fini della determinazione di queste somme si presume che il rapporto di lavoro instaurato con lo straniero irregolare abbia avuto una durata di tre mesi (salvo prova contraria).

COOPERAZIONE NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro potrà essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o per il tempo occorrente alla definizione del procedimento penale. Tale permesso consente lo svolgimento di attività lavorativa e alla sua scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato.

Vota l'articolo!
[Totale: 1 Media: 1]

PARITÀ DI TRATTAMENTO

CREDITI DA LAVORO