L’art. 34 indica talune specifiche indennità erogate in ragione di determinate funzioni o compiti assegnati al lavoratore, con decorrenza 1° gennaio 2021
– Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, sorgerà in capo all’assistente familiare inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby-sitter), oltre al minimo retributivo di cui all’art. 35, anche l’indennità̀ mensile di cui alla successiva Tabella H. Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.
TABELLA H
INDENNITA’
Baby-sitter fino al VI anno del bambino:
Valori mensili (euro) | Valori mensili lavoratori tab. B (euro) | Valori orari (euro) | |
LIVELLO BS | 115,76 | 81,10 | 0,70 |
Al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente spetterà l’indennità mensile di cui alla Tabella I). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.
TABELLA I
INDENNITA’
art.34 – 4° Co.
Badante addetto a più assistiti non autosufficienti
Valori mensili (euro) | Valori orari (euro) | |
Livello CS | 100 | 0,58 |
Al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità̀ di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è erogata l’indennità mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore (con decorrenza da ottobre 2021). Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D super) tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla Tabella A).
TABELLA L
INDENNITA’
Lavoratori con certificazione UNI11766/2019
Si sottolinea che la TABELLA L decorre dal 1/10/2021
Valori mensili | |
LIVELLO B | 8 |
LIVELLO BS | 10 |
LIVELLO CS | 10 |
AGGIORNAMENTO PERIODICO DEI MINIMI CONTRIBUTIVI E DEI VALORI DI VITTO E ALLOGGIO
Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio previsti dal presente contratto collettivo sono aggiornati dalla Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo (art. 45 CCNL) secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori di vitto e dell’alloggio rivalutati decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, salvo diversa previsione stabilita dalle Parti.