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PERMESSI NON RETRIBUITI

I lavoratori potranno usufruire di specifici permessi non retribuiti mediante accordo fra le parti.

A prescindere da eventuali ipotesi negoziali di permesso non retribuito, se sussistono giustificati motivi,al lavoratore che ne faccia richiesta, possono essere concessi dal datore di lavoro permessi di breve durata non retribuiti.

Nel caso in cui il lavoratore usufruisca di permesso non retribuito, non gli spetteranno le indennità di vitto e alloggio.

DIRITTO ALLO STUDIO

Il datore di lavoro dovrà favorire la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma o della qualifica di scuola secondaria o correlati a percorsi di istruzione e formazione professionale.

Le ore dedicate alla frequenza di un corso scolastico entro l’orario di lavoro non sono retribuite, ma possono essere recuperate all’interno del normale orario di lavoro. Quelle dedicate agli esami annuali saranno retribuite nei limiti delle ore occorrenti agli esami stessi (art. 23 CCNL).

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MALATTIA PROFESSIONALE E INFORTUNIO

SOSPENSIONI DI LAVORO EXTRA FERIALI