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PREAVVISO

Il preavviso, in termini legali, ha l’effetto di rimandare la cessazione del rapporto di lavoro per un certo periodo.

Per l’art. 40 del CCNL il rapporto di lavoro può essere risolto con l’osservanza dei seguenti termini di preavviso:

PREAVVISO DEL DATORE DI LAVORO:

A. per i rapporti superiori a 25 ore settimanali:

fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;

oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.

B. Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:

fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

I termini di preavviso saranno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.

PREAVVISO DEL LAVORATORE NEL CASO DI DIMISSIONI

A. per i rapporti superiori a 25 ore settimanali:

fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario

oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

B. Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:

fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO

In mancanza di preavviso, la parte che intende recedere dal rapporto deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva del preavviso.

Per l’art. 40 del CCNL sul lavoro domestico, l’ammontare dell’indennità di mancato o insufficiente preavviso è pari alla retribuzione (retribuzione globale di fatto) corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

Esempio: Il datore procede al licenziamento di unlavoratore non convivente inquadrato al livello C, assunto per 40 ore a settimana, con orario giornaliero di 8 ore e con 4 anni di anzianità: il preavviso da rispettare è quindi di 8 giorni.

Se non viene rispettato il preavviso, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione globale spettante per un periodo di otto giorni = (retribuzione oraria comprensiva di vitto e alloggio *8 ore) * (8 giorni di mancato preavviso).

INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO E GIUSTA CAUSA

In caso di sussistenza di una giusta causa, il datore non tenuto al preavviso non dovrà corrispondere alcuna indennità.

Il lavoratore che ha rassegnato le dimissioni per giusta causa avrà diritto a percepire l’indennità di mancato preavviso da parte del datore di lavoro. Il diritto del lavoratore a percepire tale indennità è diretta conseguenza del colpevole comportamento del datore di lavoro.

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DIMISSIONI

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