Come prescritto dall’art.10 CCNL (“Prestazioni esclusivamente di attesa”), Il lavoratore domestico assunto al fine di garantire la presenza notturna avrà diritto alla retribuzione prevista dalla tabella E del CCNL, tuttavia solo se la prestazione sia eseguita nella fascia oraria 21.00-8.00. In questo caso il datore di lavoro deve garantire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
TABELLA E PRESENZA NOTTURNA | |
Valori mensili | |
Livello UNICO | 668,54 |
5,53 | AS |
Se i compiti richiesti siano diversi dalla sola presenza, questi non sono equiparati al lavoro straordinario: devono invece essere retribuiti secondo i parametri di cui alla tabella C (lavoratori non conviventi) con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi della tabella C.
L’assunzione dovrà risultare da apposito atto scritto sottoscritto dalle parti.