PERMESSI PER ALLATTAMENTO
Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto ad usufruire di permessi (1 se l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore, 2 se l’orario giornaliero supera le sei ore) per allattamento di un’ora ciascuno; tali permessi sono considerati orario di lavoro normale e danno quindi diritto a percepire la retribuzione (art. 39 T.U)
Tali permessi sono concessi al padre nel caso di morte o infermità grave della mamma, affido esclusivo al padre o abbandono del figlio da parte della madre.
SALUTE E SICUREZZA DELLA LAVORATRICE MADRE
Il datore di lavoro deve adottare alcune misure finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza della lavoratrice gestante o madre nell’ambiente di lavoro (art. 6 e 7 T.U):
- in generale il datore è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute della lavoratrice e, ove esistenti, adottare tutte le misure necessarie per evitarli (art. 11 e 12 T.U).
- in particolare, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio vige il divieto di adibire le lavoratrici a trasporto, sollevamento pesi, lavori pericolosi insalubri e faticosi.
- tale divieto vige anche se nel caso in cui la lavoratrice di norma sia adibita a simili attività: in questo caso la lavoratrice dovrà essere adibita a diverse mansioni, eventualmente appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, con conservazione della retribuzione e della qualifica precedenti.