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RIPOSI E TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE MADRE

PERMESSI PER ALLATTAMENTO

Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto ad usufruire di permessi (1 se l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore, 2 se l’orario giornaliero supera le sei ore) per allattamento di un’ora ciascuno; tali permessi sono considerati orario di lavoro normale e danno quindi diritto a percepire la retribuzione (art. 39 T.U)

Tali permessi sono concessi al padre nel caso di morte o infermità grave della mamma, affido esclusivo al padre o abbandono del figlio da parte della madre.

SALUTE E SICUREZZA DELLA LAVORATRICE MADRE

Il datore di lavoro deve adottare alcune misure finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza della lavoratrice gestante o madre nell’ambiente di lavoro (art. 6 e 7 T.U):

  • in generale il datore è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute della lavoratrice e, ove esistenti, adottare tutte le misure necessarie per evitarli (art. 11 e 12 T.U).
  • in particolare, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio vige il divieto di adibire le lavoratrici a trasporto, sollevamento pesi, lavori pericolosi insalubri e faticosi.
  • tale divieto vige anche se nel caso in cui la lavoratrice di norma sia adibita a simili attività: in questo caso la lavoratrice dovrà essere adibita a diverse mansioni, eventualmente appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, con conservazione della retribuzione e della qualifica precedenti.
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CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

DIVIETO DI LICENZIAMENTO