Il versamento mancato, tardivo o parziale comporta per legge l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’INPS (omissione contributiva di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed evasione di cui all’ articolo 116, comma 8, lettera b);
L’omesso versamento di ritenute previdenziali conduce all’applicazione di sanzioni penali e amministrative che possono comportare multe fino a 50.000 euro e la reclusione fino a tre anni.