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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DEFINIZIONE E PRINCIPI

Il trattamento di fine rapporto rappresenta un elemento della retribuzione che, seppur correlato alla prestazione lavorativa, viene corrisposto al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro.

Si sottolinea che la relativa liquidazione va corrisposta qualunque sia la causa di cessazione del rapporto (quindi anche in caso di dimissioni volontarie per giusta causa). Tale diritto matura durante lo svolgimento del rapporto e varia in base all’ammontare delle retribuzioni percepite dal lavoratore: il suo importo è infatti dato dalla somma delle quote della retribuzione ad esso dedicate, accantonate e rivalutate periodicamente.

Il regime del TFR relativo al lavoro domestico è disciplinato dall’art. 40 del contratto collettivo.

MATURAZIONE

Questo diritto matura in relazione alle giornate retribuite (inclusi quindi i giorni di assenza per malattia, infortunio, ferie, congedi retribuiti etc.) e non matura nel caso di assenze non retribuita (es. sospensione del lavoro extra feriale).

DESTINAZIONE

Nell’ambito del lavoro domestico non sussiste alcun obbligo per il lavoratore di scegliere la destinazione del TFR; il datore non è quindi tenuto a destinare il TFR ai fondi di previdenza complementare.

DECESSO DEL LAVORATORE DOMESTICO

Nel caso di morte del/della colf o badante, il TFR (al netto delle anticipazioni) spetta obbligatoriamente al coniuge, ai figli e, se a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge. Solo in assenza di tali soggetti (il lavoratore non aveva moglie, figli, parenti e affini a proprio carico), l’indennità di fine servizio può essere riscossa anche dagli eredi indicati nel testamento (nel rispetto delle quote di legittima) o dagli eredi legittimi (art. 2122 cod. civ. e art. 42 CCNL).

CALCOLO

Il TFR da liquidare si calcola mediante accantonamento, al termine di ciascun anno di servizio, di una quota pari all’importo della retribuzione globale di fatto dovuta per ciascun anno di servizio, costituita dalla somma di tutte le retribuzioni mensili, divisa per 13,5.

La base di calcolo legale per il TFR è perciò costituita da tutte le somme annualmente corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio, e di tredicesima mensilità, ad esclusione dei rimborsi spese, divise per 13,5.

L’accantonamento annuo è incrementato al 31/12 con l’applicazione del tasso dell’1,5% in misura fissa e del 75% dall’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie, accertato al mese di dicembre dell’anno precedente; è esclusa dalla rivalutazione la quota maturata nell’anno in corso.

ACCANTONAMENTO COMPLESSIVO:

  1. RETRIBUZIONE ANNUA (somma derivante da: retribuzioni mensili + tredicesima mensilità + quota convenzionale di vitto e alloggio) divisa per 13,5
  2. IMPORTO ACCANTONTATO rivalutato nella misura fissa del 1,5% e del 75% dell’aumento del costo della vita (escludendo dal calcolo di rivalutazione le quote maturate nell’anno in corso)
  3. Somma di queste variabili [a (TFR anno conclusivo) + b (TFR accantonato e rivalutato)] = TFR TOTALE DA VERSARE

LAVORATORE OCCASIONALE

Nel caso di colf o badante che collabora saltuariamente mediante prestazioni di lavoro occasionale (link alla voce) con utilizzo del libretto di famiglia, il trattamento di fine rapporto non è dovuto.

ANTICIPAZIONE

I datori di lavoro possono anticipare il T.F.R., a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, nella misura massima del 70% di quanto maturato.

INDENNITA’ DI ANZIANITA’

Il CCNL (art. 41) precisa che, per i periodi fino al 28 maggio 1982, si prevede un tipo di calcolo diverso poiché in tali periodi non era il diritto al TFR a maturare, bensì quello relativo all’indennità di anzianità calcolata in base all’ultima retribuzione e su un dato numero di giorni moltiplicato per gli anni di servizio.

L’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure:

A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore: 1) per l’anzianità maturata anteriormente al 1° maggio 1958:

a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;

b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;

2) per l’anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:

a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità;

b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;

3) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:

a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità

b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.

B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:

1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;

2) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d’anzianità;

3) per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;

4) per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.

Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R.

Ai fini del computo relativo alle lettere A) E B), il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

COMPENSO LORDO E COMPENSO NETTO

La retribuzione del lavoratore costituisce la base imponibile per calcolare: l’imposta sul reddito, dovuta dal lavoratore e anticipata dal datore di lavoro, i contributi previdenziali, corrisposti in modo ripartito fra lavoratore e datore di lavoro.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

 Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione nel luogo in cui il lavoratore domestico presta la propria attività. Inoltre, il diritto al pagamento della retribuzione sorge a lavoro ultimato ed è quindi posticipato rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il datore deve corrispondere la retribuzione attraverso: bonifico sul conto corrente del lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o nel caso di comprovato impedimento, a suo delegato; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

BUSTA PAGA

Unitamente alla retribuzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare mensilmente al lavoratore un prospetto di paga (art. 1 l. 4/1953) di quanto viene corrisposto in esecuzione del contratto; in esso devono essere riportate e quantificate tutte le componenti della retribuzione, assieme a tutte le ritenute di legge, fiscali (IRPEF), previdenziali e assistenziali.

La busta paga deve essere consegnata al momento della corresponsione della retribuzione in modo da poter verificare l’attendibilità delle annotazioni ivi riportate e la l’aderenza con la retribuzione effettivamente percepita; deve essere in duplice copia, una per il lavoratore, e firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.

È bene precisare che la firma del lavoratore non è prova dell’avvenuto pagamento (legge di bilancio 2018).

CUD

Il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione “sostitutiva del CUD”, dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero, in alternativa, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

TRASFERIMENTI E TRASFERTE

In caso di trasferimento del lavoratore presso altro comune, sorge il duplice obbligo in capo al datore di lavoro di preavvisare il lavoratore per iscritto almeno 15 giorni prima e corrispondere allo stesso, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente a tale periodo.

Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di lavoro. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, quando non è stato rispettato il termine preavviso di 15 giorni.

Il lavoratore convivente è tenuto, ove necessario, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona della cui cura è incaricato, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.

Durante le trasferte saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio sostenute. Nei casi di soggiorni temporanei o trasferte sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, salvo il caso in cui l’obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione (art. 32 e 33 CCNL).

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ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

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