È data facoltà al datore di lavoro di assumere uno o più lavoratori, in regime di convivenza o meno, al fine di sostituire uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS.
I lavoratori in sostituzione sono inquadrati nei medesimi livelli. Le relative prestazioni sono limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza. La relativa retribuzione deve coincidere con i parametri indicati nella tabella G allegata CCNL. Se spettante, il datore dovrà erogare altresì l’indennità di vitto e alloggio della tabella F.
TABELLA G | |
Valori orari (euro) | |
Livello CS | 7,45 |
Livello DS | 8,98 |
TABELLA F: indennità vitto e alloggio | PRANZO | CENA | ALLOGGIO | Totale indennità |
TUTTI I LIVELLI | 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 |