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DEFINIZIONE

L’Istituto dell’inquadramento mira a predisporre un quadro dove le professionalità proprie di un determinato settore vengono collocate in una scala classificatoria con la finalità di individuare i trattamenti retributivi in rapporto ai compiti esercitati, di agevolare la mobilità dei lavoratori, di individuare la disciplina legale o contrattuale da applicare in relazione a una moltitudine di istituti (ad esempio licenziamento etc). L’inquadramento è considerato una fra le prerogative principali della contrattazione collettiva.

L’art. 9 del CCNL Lavoro Domestico suddivide gli assistenti familiari in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, basati sulle diverse conoscenze e competenze possedute in relazione alle mansioni espletate, il superiore dei quali è definito “super”.

Dopo la definizione generale dell’attività prestata per ogni livello (cd. declaratoria), in ogni livello sono inseriti molteplici profili professionali cui corrispondono mansioni diversificate (colf, badanti, baby-sitter, educatori formati).

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SOSTITUZIONE DI LAVORATORI CHE ASSISTONO SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

ISTITUTI DELL’INQUADRAMENTO