Il CCNL Lavoro Domestico (art. 16) riconosce quali giornale di festività in cui osservare il completo riposo, con mantenimento dell’obbligo di corrispondere la normale retribuzione, quelle attualmente riconosciute come tali dalla vigente legislazione:
- 1° GENNAIO,
- 6 GENNAIO,
- LUNEDÌ DI PASQUA,
- 25 APRILE,
- 1° MAGGIO,
- 2 GIUGNO,
- 15 AGOSTO,
- 1° NOVEMBRE,
- 8 DICEMBRE
- 25 DICEMBRE,
- 26 DICEMBRE,
- S. PATRONO.
RETRIBUZIONE
Per i rapporti lavorativi senza convivenza (art. 14 – 1° Co, lett. b) CCNL), la cui paga è oraria, le festività verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale. Le festività sono da retribuire in ogni caso nel periodo interessato, anche se la prestazione non fosse comunque prevista all’interno in tale giornata.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa si sia svolta in tali giornate, deve essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione globale di fatto pari al 60%.