in

RIPOSI

L’istituto del riposo nell’ambito dell’orario di lavoro ha la specifica funzione di garantire l’effettivo recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. Il riposo settimanale ha fondamento costituzionale (art. 36 co. 3 Cost.) e, come per le ferie, è irrinunciabile per il lavoratore. Ogni pattuizione contraria, sia collettiva, che individuale, è pertanto nulla.

RIPOSO SETTIMANALE

LAVORATORI CONVIVENTI

L’art. 13 del CCNL prescrive che il riposo settimanale debba essere di 36 ore, 24 delle quali devono essere fruite di domenica;

le restanti 12 possono essere godute in un qualsiasi altro giorno della settimana, secondo l’accordo delle parti, nel quale il lavoratore presta la propria attività per una durata inferiore alla metà delle ore del normale orario di lavoro (es. se l’orario giornaliero è pari a 10 ore, il numero di ore lavorate sarà non > a 5 ore). 

Se il lavoratore presta la propria attività in tale arco temporale (12 ore di riposo non domenicale), la relativa retribuzione sarà maggiorata del 40%, salvo che il riposo non sia stato comunque goduto in un giorno diverso da quello pattuito (es. il giorno di riposo pattuito è il mercoledì, ma, in via eccezionale, il lavoratore ha goduto del riposo il giovedì).

LAVORATORI NON CONVIVENTI

il riposo settimanale è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.

SOSTITUZIONE RIPOSO DOMENICALE

Per entrambe le categorie il riposo è definito “irrinunciabile”. Ciò significa che il giorno di riposo standard è la domenica.

Tuttavia, per necessità “imprevedibili” e “che non possono essere altrimenti soddisfatte”, il datore può richiedere al/alla colf o badante di effettuare la propria attività durante la giornata di domenica, corrispondendo una maggiorazione della retribuzione globale di fatto del 60%. In tale caso, dovranno essere concesse al lavoratore un numero eguale di ore di riposo nel corso della giornata immediatamente seguente.

Ove il lavoratore professi una fede religiosa per cui la “solennizzazione” è prevista in giorno diverso dalla domenica, è consentito alle parti sostituire la domenica con altra giornata. In questo caso il lavoro domenicale sarà da intendersi come rientrante nell’orario normale di lavoro e quindi non darà diritto alla maggiorazione (la maggiorazione dovrà comunque essere erogata nel caso di prestazione svolta nella diversa giornata di riposo).

RIPOSO GIORNALIERO

LAVORATORE CONVIVENTE

deve essere di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata; la durata massima della giornata lavorativa è quindi di 13 ore. Se l’orario giornaliero non è interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, il lavoratore ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo (art. 14 CCNL). Durante tale periodo il lavoratore può uscire dall’abitazione del proprio datore di lavoro.

Nel caso di situazione emergenziale, avente carattere di assoluta “episodicità e imprevedibilità” (art. 15 CCNL), le prestazioni possono essere svolte durante il riposo diurno o notturno; sono considerate quindi parte dell’orario normale, dando solamente luogo all’allungamento del riposo.

LAVORATORE NON CONVIVENTE

Sebbene il CCNL nulla preveda in tema di riposo giornaliero per il lavoratore non convivente, la normativa generale in tema di orario di lavoro (art. 7 d.lgs 66/2003) prevede che “il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo continuativo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”. 

RECUPERO ORE NON LAVORATE

Con accordo tra le parti, è possibile recuperare eventuali ore non lavorate all’interno del normale orario di lavoro per un massimo di due ore giornaliere.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni in materia di orario massimo settimanale, di riposo obbligatorio settimanale, di riposo obbligatorio settimanale, di riposo giornaliero, conduce all’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 66/2003; per le infrazioni commesse dopo il 1° gennaio 2019, i relativi importi sono stati incrementati del 20% dalla legge di bilancio 2019 art. 1 co. 445), prevedendo inoltre che tali maggiorazioni siano raddoppiate se il datore di lavoro abbia commesso nei tre anni precedenti i medesimi illeciti.

Vota l'articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

LAVORO STRAORDINARIO

FESTIVITÀ