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SOSPENSIONI DI LAVORO EXTRA FERIALI

DATORE DI LAVORO

Se il datore di lavoro sospende l’attività lavorativa in ragione di sue specifiche esigenze, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale oppure, se il lavoratore usufruisca durante tale periodo di queste corresponsioni, del vitto e alloggio stessi.

LAVORATORE

Il lavoratore, per gravi e documentati motivi, può chiedere un periodo di sospensione “extra feriale” senza percepire la retribuzione per un massimo di 12 mesi. In tale periodo non matura alcun elemento della retribuzione.

Il datore di lavoro resta libero di accordare o meno la sospensione.

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PERMESSI NON RETRIBUITI

ASSENZE