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LICENZIAMENTO NEL LAVORO DOMESTICO: DISCIPLINA GENERALE

Il rapporto di lavoro domestico è escluso dall’ambito di applicazione della disciplina di tutela contro i licenziamenti illegittimi individuali, che è applicata alla maggior parte dei rapporti di lavoro subordinato.

Ciò implica che il datore di lavoro, nel rapporto a tempo indeterminato, può recedere in qualsiasi momento dal contratto di lavoro (recesso “ad nutum”):

  • se sussiste una giusta causa (art. 2244 cod. civ.), il datore di lavoro può procedere a licenziare il/la colf o badante senza alcuna necessità di preavviso.

Perché il comportamento del lavoratore possa effettivamente integrare una giusta causa di licenziamento esso deve riguardare mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.

  • Se invece non vi è alcuna motivazione, il lavoratore ha diritto al preavviso nei termini indicati dal CCNL (link alla voce)

CONTRATTO A TERMINE

Per la normativa generale (art. 2119 cod. civ.), nel rapporto a tempo determinato entrambe le parti non possono recedere dal rapporto prima della scadenza del termine stabilito, a meno che non vi siano le circostanze per invocare la giusta causa.

FORMA

Non sono prescritti dalla normativa particolari vincoli di forma per la legittimità del licenziamento. Tuttavia, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento (art. 40 co. 9 CCNL).

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CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

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