Al lavoratore domestico, sia in regime di convivenza che di non convivenza, spettano i medesimi diritti assicurativi e previdenziali, previsti dalla normativa vigente, di qualsiasi altro lavoratore subordinato;
il lavoratore domestico non può rinunciare in nessun modo a tali diritti: è nullo, infatti, ogni patto contrario (art. 30 CCNL).
La previdenza sociale è quella parte della legislazione sociale diretta alla tutela dei lavoratori a fronte di quei rischi (professionali e non) che possono comportare la perdita della capacità lavorativa e quindi la capacità di avere un reddito. Quando il rischio si realizza, la previdenza sociale fornirà al lavoratore i mezzi necessari per le sue esigenze di vita (art. 38 Cost.).
Tali rischi sono tipicamente riconosciuti: negli infortuni, nella disoccupazione involontaria, nella vecchiaia…
L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO
Il finanziamento delle tutele previdenziali è basato principalmente sullo schema assicurativo, per cui è imposto l’accantonamento di quote della retribuzione in favore di determinate assicurazioni sociali, le quali forniscono le prestazioni economiche al lavoratore quando il rischio si realizza. L’accantonamento delle quote di reddito si realizza mediante il versamento obbligatorio dei contributi a carico del soggetto obbligato.
SOGGETTI OBBLIGATI
Nel nostro sistema, il principale soggetto obbligato al versamento dei contributi relativi ai rapporti di lavoro subordinato, sui cui ricade quindi l’onere contributivo, è il datore di lavoro.
In misura minore il costo della contribuzione viene addossato al lavoratore, ma anche in questo caso il relativo versamento viene effettuato comunque dal datore di lavoro che rimane quindi il solo soggetto responsabile del pagamento dei contributi previdenziali.
ENTI PREVIDENZIALI
Nel nostro sistema gli enti previdenziali sono molteplici e possono avere natura pubblica o privata;
i due principali enti assicurativi pubblici cui devolvere quote della retribuzione sono:
INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale
INAIL, Istituto nazionale contro gli Infortuni sul lavoro. Quest’ultimo opera in qualità di ente assicuratore in relazione al solo “rischio professionale” connesso alla salute del lavoratore (che si sostanzia nella malattia professionale o nell’infortunio link alla voce). In questo caso l’onere dell’assicurazione è a carico del datore di lavoro.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
La misura del contributo è parametrata sulla retribuzione oraria del lavoratore domestico (compresa la tredicesima mensilità, ripartita in misura oraria e, nel caso di lavoratore convivente, anche il valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria) ed è determinata applicando una aliquota sulla retribuzione corrisposta nel periodo considerato.
Dopo l’iscrizione del lavoratore domestico all’INPS, lo stesso istituto andrà ad aprire una posizione assicurativa e invierà quindi al datore di lavoro gli Avvisi di pagamento “pagoPA” per il versamento dei contributi dovuti, in base alla paga oraria (costituita da retribuzione oraria; valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito per ore; tredicesima mensilità, ripartita per ore).
Se l’orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è calcolato in base a tre diverse fasce di retribuzione.
Se l’orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite (ossia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta).
CONTRIBUZIONE INPS 2020:
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
Retribuzione effettiva oraria | Importo contributo orario | |
con quota assegni familiari | senza quota assegni familiari | |
Fino a € 8,10 | € 1,43 (0,36) | € 1,44 (0,36) |
Oltre € 8,10 e fino a € 9,86 | € 1,62 (0,41) | € 1,63 (0,44) |
Oltre € 9,86 | € 1,97 (0,49) | € 1,98 (0,49) |
Lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 1,04 (0,26) | € 1,05 (0,26) |
La cifra fra parentesi è quella posta a carico del lavoratore; si ricorda che comunque unico soggetto responsabile del versamento è il datore di lavoro.
Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure convive con il datore di lavoro.
Rapporti di lavoro a tempo determinato (eccetto sostituzioni di lavoratori assenti):
Retribuzione effettiva oraria | Importo contributo orario | |
con quota assegni familiari | senza quota assegni familiari | |
Fino a € 8,10 | € 1,52 (0,36) | € 1,53 (0,36) |
Oltre € 8,10 e fino a € 9,86 | € 1,72 (0,40) | € 1,73 (0,40) |
Oltre € 9,86 | € 2,10 (0,49) | € 2,11 (0,49) |
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** | € 1,11 (0,26) | € 1,12 (0,26) |
L’ammontare dei contributi previdenziali sarà aggiornato su base ISTAT nei primi mesi del 2021
SCADENZE
Il versamento dei contributi deve essere effettuato trimestralmente, nel rispetto delle scadenze previste:
scadenza | periodo |
1-10 aprile | Versamento I trimestre |
1-10 luglio | Versamento II trimestre |
1-10 ottobre | Versamento III trimestre |
1-12 gennaio | Versamento IV trimestre |
In caso di licenziamento o dimissioni il datore di lavoro domestico dovrà versare i contributi entro 10 giorni dalla cessazione.
Nel corso dell’anno 2020, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stati sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro domestico per il primo trimestre 2020. I datori di lavoro hanno potuto regolarmente versare tali contributi nel mese di giugno 2020.
CONTRIBUZIONE INPS 2021
In ragione di un indice Istat negativo, per l’anno 2021 non sono previsti aumenti contributivi per il comparto del lavoro domestico.
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato
Retribuzione effettiva oraria | Importo contributo orario | |
con quota assegni familiari | senza quota assegni familiari | |
Fino a € 8,10 | € 1,43 (0,36) | € 1,44 (0,36) |
Oltre € 8,10 e fino a € 9,86 | € 1,62 (0,41) | € 1,63 (0,44) |
Oltre € 9,86 | € 1,97 (0,49) | € 1,98 (0,49) |
Lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 1,04 (0,26) | € 1,05 (0,26) |
La cifra fra parentesi è quella posta a carico del lavoratore; si ricorda che comunque unico soggetto responsabile del versamento è il datore di lavoro.
Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il 3° grado e convive con il datore di lavoro.
Rapporti di lavoro a tempo determinato (eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)
Retribuzione effettiva oraria | Importo contributo orario | |
con quota assegni familiari | senza quota assegni familiari | |
Fino a € 8,10 | € 1,53 (0,36) | € 1,54 (0,36) |
Oltre € 8,10 e fino a € 9,86 | € 1,73 (0,41) | € 1,74 (0,41) |
Oltre € 9,86 | € 2,11 (0,49) | € 2,12 (0,49) |
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** | € 1,12 (0,26) | € 1,12 (0,26) |
AGEVOLAZIONI FISCALI
Il datore di lavoro che versa i contributi all’INPS per colf o assistenti familiari sulla base della retribuzione oraria può richiedere la detrazione d’imposta se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per il/la colf si può sommare alla detrazione prevista per l’assistente familiare, e viceversa.
I contributi obbligatori versati possono essere quindi dedotti dal proprio reddito per un importo massimo di 1.549,36 euro l’anno e il datore di lavoro deve conservare le ricevute dei bollettini INPS. L’importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati.
Per il personale assunto per all’assistenza di persone non autosufficienti, il datore di lavoro può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa. Per beneficiare di tale detrazione è necessario, tuttavia, produrre un certificato medico che attesti la condizione e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’assistente familiare.
(FONTE: sito istituzionale INPS)
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Il versamento dei contributi può essere effettuato mediante:
- procedura online del Portale dei Pagamenti INPS (https://serviziweb2.inps.it/PortalePagamenti/caricaPagina.do?idMenuVoce=4), servendosi della modalità “Pagamento immediato pagoPA” con carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto;
tale servizio consente inoltre di potere visualizzare le ricevute dei pagamenti effettuati online
-soggetti aderenti al circuito Reti Amiche (al sito www.tabaccai.it “reti amiche” è possibile trovare la ricevitoria/tabaccheria aderente al servizio più vicina alla propria residenza);
–presso banche, uffici postali e altri istituti di pagamento (denominati PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento), aderenti al circuito PagoPA, utilizzando il codice avviso di pagamento oppure il QR Code o il dataMatrix presenti sull’Avviso stesso; l’avviso di pagamento PagoPA può essere stampato dalPortale dei pagamenti e contiene il codice avviso, l’importo da pagare, la data entro la quale effettuare il pagamento e le istruzioni per il pagamento. L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile nel sito internet www.pagopa.gov.it
-tramite CBILL, presso le banche che rendono disponibile il pagamento mediante questo circuito, utilizzando il Codice Interbancario AAQV6.
(FONTE: sito istituzionale INPS)
RIMBORSO DEI VERSAMENTI IN ECCESSO
Se, a seguito di controlli effettuati sui versamenti, si verifica che sono stati versati crediti per importi in eccesso o per duplicazioni di versamento in uno stesso trimestre per uno stesso lavoratore, il datore di lavoro può fare richiesta di rimborso, tramite procedura on line utilizzando il servizio dedicato o tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
(FONTE: sito istituzionale INPS)