Il CCNL ha previsto il versamento obbligatorio alla cassa assistenziale “Cassa Colf” di una contribuzione aggiuntiva al fine di consentire l’erogazione di specifiche misure di previdenza integrativa in favore dei lavoratori e datori di lavoro del settore domestico, assicurando così livelli di protezione previdenziale e assistenziale più elevati.
Cassa Colf è la cassa assistenziale obbligatoria istituita nell’ambito del settore del lavoro domestico, la cui funzione principale è l’erogazione di prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro iscritti, comprensive di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi rispetto alle prestazioni pubbliche.
Fra le varie prestazioni erogate dalla cassa vi sono:
– indennità giornaliera di € 30 in caso di ricovero (anche di day-hospital, non pronto soccorso) con o senza intervento chirurgico per massimo annuo di 20 giorni
– indennità giornaliera di € 30 per massimo annuo di 15 giorni per il periodo di convalescenza determinata dal ricovero avvenuto, certificata dal medico curante o prevista nella cartella clinica di dimissione ospedaliera.
-rimborso delle spese sostenute per tickets sanitari di alta specializzazione fino ad un massimo annuo di € 300,00 (sono escluse le visite generiche, esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci).
-rimborso spese periodo gravidanza
MALATTIA ONCOLOGICA
– Indennità giornaliera di € 30,00 in caso di ricovero ospedaliero per un massimo annuo di 30 giorni (anche in caso di ricovero in forma di day-hospital ma non di pronto soccorso).
– Indennità giornaliera di € 30,00 per un massimo annuo di 30 giorni per il periodo di convalescenza determinata dal ricovero avvenuto, certificata dal medico curante o prevista nella cartella clinica di dimissione ospedaliera.
– Rimborso di € 500,00 per persona e per anno civile, per i ticket sanitari effettuati presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate. Sono escluse le visite generiche, esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci.
MATERNITA’
– Rimborso spese sostenute dalle lavoratrici iscritte in stato di gravidanza per l’intero periodo riconosciuto nel limite massimo annuo di € 1.000,00 ad esclusione dei farmaci.
-pagamento delle spese per interventi chirurgici effettuati nel primo anno di vita del neonato per la correzione di malformazioni congenite, nonché la retta di vitto e di pernottamento dell’accompagnatore nell’istituto di cura o in struttura alberghiera con un tetto massimo di € 100,00 al giorno comprensivi di vitto e alloggio a persona per il periodo del ricovero. La disponibilità annua per la presente garanzia è di € 5.000,00 per neonato.
PROTESI ORTOPEDICHE, TRATTAMENTI FISIOTERAPICI, GRANDI INTERVENTI CHIRURCICI
-rimborso del materiale riabilitativo e degli ausili medici ortopedici acquistati o noleggiati dal lavoratore a seguito di prescrizione medica per un valore economico di € 1.000,00 per anno, applicando una franchigia del 20% sul totale importo di ogni fattura presentata.
-rimborso per le spese per i trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio certificato dal pronto soccorso o a seguito di patologie particolari, le cure termali sempre con apposita prescrizione del medico nella misura di € 250,00 annui per iscritto applicando una franchigia del 25% sul totale importo di ogni fattura presentata.
– per i grandi interventi chirurgici o di gravi eventi morbosi, nelle strutture pubbliche o convenzionate con il sistema pubblico, è attivata una garanzia indennitaria di € 1.000,00 per un solo intervento all’anno che va a coprire le spese complementari del lavoratore iscritto.
PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA
Pagamento delle prestazioni per impianti osteointegrati e le relative corone fisse, solamente tuttavia se l’Iscritto si avvalga di strutture sanitarie e personale convenzionato. La disponibilità annua è di:
€ 2.100.00 nel caso di applicazione di tre o più impianti;
€ 1.200.00 nel caso di applicazione di due impianti;
€ 600,00 nel caso di applicazione di un impianto.
DIAGNOSTICA E VISITE SPECIALISTICHE
Pagamento di una serie di prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione extraricovero presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, nel limite di 1000 euro per anno.
Pagamento delle visite specialistiche (con esclusione delle visite pediatriche per il controllo della crescita e delle visite odontoiatriche e ortodontiche) nelle strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, per un massimo di sette visite per anno.
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Rimborso prezzo di visita odontoiatrica di controllo e di un’ablazione del tartaro una volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate con UniSalute
CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Per pareri medici, prenotazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate e informazioni è possibile contattare la Centrale Operativa UniSalute telefonando al numero verde 800 00 96 38 dedicato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30
Per i datori di lavoro:
-nel caso in cui l’INAIL agisca in rivalsa nei confronti del datore di lavoro per un infortunio indennizzato, CAS.SA.COLF rimborsa il datore di lavoro nei limiti e massimali indicati dal regolamento della Cassa (http://www.cassacolf.it/4/4/regolamento).
– CAS.SA.COLF rimborsa il datore di lavoro di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi di legge (art. 2049 del Codice Civile) per danni, alla persona o alle cose, involontariamente cagionati a terzi da parte del proprio dipendente domestico durante lo svolgimento delle funzioni lavorative e durante l’orario di lavoro nei limiti e massimali indicati dal regolamento della Cassa (http://www.cassacolf.it/4/4/regolamento).
Il diritto alle prestazioni del lavoratore si avrà quando siano stati versati con continuità contributi di assistenza contrattuale relativamente ai quattro trimestri precedenti o comprensivi del trimestre durante il quale è occorso l’evento in relazione al quale si chiede la prestazione; l’importo complessivo dei contributi di assistenza contrattuale versati in questi quattro trimestri a nome del dipendente (anche da parte di datori di lavoro differenti) non deve risultare inferiore ad € 25,00.
Il datore di lavoro ha diritto alle prestazioni assicurative quando ha regolarmente versato con continuità contributi di assistenza contrattuale, anche a nome di differenti dipendenti del settore domestico, sia nei quattro trimestri precedenti quello durante il quale è avvenuto l’infortunio, sia nel trimestre in cui l’infortunio è avvenuto; i contributi di assistenza contrattuale nel loro complesso non devono essere inferiori ad € 25,00.
Durante l’attuale fase di emergenza epidemiologica “Covid 19”, al fine di favorire l’accesso alle prestazioni, in deroga al regolamento in essere, richiede la presentazione di almeno 2 trimestri di contribuzione, la cui somma non deve essere inferiore ad € 8.
RECUPERO TRIMESTRI ARRETRATI
È attualmente prevista la possibilità per i datori di lavoro di poter recuperare i mancati versamenti dei contributi contrattuali fino ad un massimo di due trimestri esclusivamente con il trimestre successivo a quello/i in cui si è verificato il mancato versamento dei contributi.
Questa possibilità è concessa solamente laddove sia stato versato almeno il trimestre precedente a quello/i da recuperare, anche se effettuato da datore di lavoro diverso.
Nel momento in cui verranno richieste le prestazioni alla Cassacolf, il datore di lavoro allegherà anche copia dei mancati versamenti per permettere la verifica del recupero.
ISCRIZIONE E VERSAMENTI
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per chi applica il CCNL.
Il versamento dei contributi di assistenza contrattuale, che compete al datore di lavoro, è effettuato trimestralmente in occasione del versamento dei contributi INPS entro gli stessi termini di scadenza dei contributi previdenziali obbligatori ed avvalendosi delle stesse modalità.
L’ammontare di tale contributo è determinato moltiplicando € 0,06 per le ore per le quali si versano i contributi obbligatori.
Per il versamento dei contributi di assistenza contrattuale deve essere indicato il codice F2.
CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE (cod. F2) * | 0,06 | di cui 0,02 a carico del lavoratore |
* Per ogni ora lavorata
Tale contributo non è fiscalmente deducibile, né detraibile.
SCADENZE TRIMESTRALI contributo di assistenza contrattuale (cod. F2)
scadenza | periodo |
1-10 aprile | Versamento I trimestre |
1-10 luglio | Versamento II trimestre |
1-10 ottobre | Versamento III trimestre |
1-12 gennaio | Versamento IV trimestre |