LETTERA DI ASSUNZIONE
la disciplina del contratto di lavoro stipulato fra parti deve essere contenuta nella lettera di assunzione che deve obbligatoriamente essere predisposta dal datore di lavoro.
Essa deve contenere (art. 6 CCNL):
- la data di inizio del rapporto, livello di apparenza e mansione,
- la durata del periodo di prova, la sussistenza o meno della convivenza (totale o parziale),
- la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro (per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro);
- l’orario giornaliero e sua distribuzione,
- la retribuzione pattuita,
- l’eventuale tenuta di lavoro (che dovrà essere fornita dal datore di lavoro),
- per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante alla domenica, oppure ad altra giornata;
- luogo di effettuazione della prestazione lavorativa, nonché la previsione di eventuali trasferte;
- periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
- indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
- l’obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, come indicato all’art.53 del CCNL;
- eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione;
- applicazione di altri istituti previsti dal contratto collettivo nazionale.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA INPS DELLA LETTERA DI ASSUNZIONE
La lettera di assunzione deve essere comunicata all’INPS (art. 16 bis D.L. 185/2008 conv. nella l. 2/2009) entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. Tale comunicazione ha efficacia anche nei confronti degli altri servizi competenti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero della Salute; INAIL; prefettura/ufficio territoriale del Governo.
La Comunicazione obbligatoria (CO) deve essere trasmessa esclusivamente tramite modalità telematica:
-sito WEB, sezione servizi telematici cui si accede utilizzando le proprie credenziali;
-Contact Center Multicanale INPS – numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure numero 06164164 da rete mobile (a pagamento, secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico);
– Intermediari, mediante i servizi telematici offerti agli stessi (consulenti lavoro e professionisti abilitati ai sensi dell’art. 1 L.12/79 e associazioni abilitate ai sensi dell’art. 4 bis, co 8 D.lgs 181/2000).
La comunicazione all’INPS è obbligatoria anche per il periodo di prova;
il datore è inoltre tenuto a rendere la CO quando: il lavoro è discontinuo; il lavoratore è già assicurato presso un altro datore di lavoro; il lavoratore è già assicurato per un’altra attività; il lavoratore è di nazionalità straniera; il lavoratore è titolare di pensione.
È possibile annullare una comunicazione di assunzione entro cinque giorni dalla data indicata come inizio del rapporto di lavoro. Superato questo termine, sarà possibile comunicare solo la cessazione del rapporto.
La lettera di assunzione, firmata da entrambe le parti, dovrà essere scambiata tra le parti.
(fonte: sito istituzionale INPS).
COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO/OSPITALITA’ ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA (SOLO IN RELAZIONE ALL’ASSUNZIONE DI COLLABORATORI DOMESTICI IN REGIME DI CONVIVENZA)
Entro le 48 ore dall’assunzione, il datore di lavoro dovrà provvedere all’inoltro, via pec o raccomandata, della comunicazione della cessione di fabbricato e dichiarazione di ospitalità per colf e badanti (solo conviventi); l’inoltro va effettuato all’ufficio di pubblica sicurezza o, in caso di grossi centri, alla Questura competente. Il cedente da indicare in detta comunicazione deve essere identificato nel proprietario dell’immobile.
La prassi amministrativa suggerisce di procedere con l’inoltro in relazione a tutti i collaboratori conviventi, sia comunitari che extracomunitari. (fonte: webcolf.com)
COMUNICAZIONE AI SERVIZI COMUNALI COMPETENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA
Entro 20 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, si dovrà dare comunicazione di convivenza ai servizi comunali competenti in materia di anagrafe e stato civile in caso di trasferimento della residenza (ai sensi dell’art. 147 del R.D. 18/06/1931 nr. 773 come sostituito e modificato dall’articolo 7 del Legislativo n. 286/98 e modificato dalla legge 189/2000). Si precisa che il datore è obbligato a fornire la residenza al collaboratore che lo richiede e che non ha altra residenza oppure cha ha ancora la residenza presso il datore di lavoro precedente. (fonte: webcolf.com)
LAVORATORE
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
All’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa vigente e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. (Art. 5 CCNL sul lavoro domestico).
Sarà quindi tenuto a presentare:
- copia di un documento di identità in corso di validità
- tessera sanitaria (e, eventualmente, ogni altro documento sanitario aggiornato attestante l’idoneità al lavoro e l’assenza di patologie che possono recare danno al lavoratore, il datore di lavoro o la famiglia presso cui i lavori verranno svolti)
- copia del codice fiscale;
- nel caso di collaboratore extracomunitario, il permesso di soggiorno (rinnovato o in attesa).