In occasione della malattia del bambino entrambi i genitori, in modo alternato, possono astenersi dall’attività lavorativa (art. 47 T.U.):
- Per figli di età inferiore ai tre anni, la durata sarà pari alla malattia del figlio
- Per figli di età compresa fra i tre e gli otto, il congedo è di massimo 5 giorni all’anno per ciascun genitore.
Tali congedi non sono retribuiti; tuttavia, i relativi periodi sono computati nell’anzianità di servizio del lavoratore, ad esclusione però delle ferie (che quindi non maturano in detto periodo) e della tredicesima.
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