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CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

In occasione della malattia del bambino entrambi i genitori, in modo alternato, possono astenersi dall’attività lavorativa (art. 47 T.U.):

  • Per figli di età inferiore ai tre anni, la durata sarà pari alla malattia del figlio
  • Per figli di età compresa fra i tre e gli otto, il congedo è di massimo 5 giorni all’anno per ciascun genitore.

Tali congedi non sono retribuiti; tuttavia, i relativi periodi sono computati nell’anzianità di servizio del lavoratore, ad esclusione però delle ferie (che quindi non maturano in detto periodo) e della tredicesima.

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CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ

RIPOSI E TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE MADRE