È riconosciuto al lavoratore padre il diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua non goduta dalla lavoratrice, nel caso di 1. morte, 2. grave infermità della madre, 3. abbandono del figlio da parte della madre o 4. affido esclusivo del bimbo al padre.
Al congedo di paternità si applica la stessa disciplina economica e normativa del congedo di maternità.
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