La controversia di lavoro in ambito domestico sorge quando è avvenuta una possibile lesione dei diritti del lavoratore come previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Il contrasto può sorgere in merito al trattamento economico, previdenziale o normativo e in relazione ad un rapporto di lavoro in corso oppure già cessato.
Va precisato che il lavoratore che intende far valere un proprio diritto deve fare attenzione a rispettare i tempi di prescrizione dei diritti stessi, decorsi i quali non potrà più avanzare alcuna pretesa:
10 anni per i diritti non retributivi (es. diritto alla promozione) da far valere nel corso del rapporto di lavoro
5 anni per le prestazioni periodiche, come la retribuzione, le indennità… il termine decorre di norma dalla cessazione del rapporto di lavoro.
RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA
La risoluzione della controversia può essere stragiudiziale, quando avviene al di fuori di un processo giudiziale instaurato presso un Tribunale.
Il lavoratore che vuole vedere tutelato un proprio diritto può infatti promuovere un tentativo di conciliazione grazie al quale la lite può essere risolta senza andare in giudizio. I lavoratori domestici hanno la possibilità di esperire la conciliazione prima dell’azione in giudizio; tale atto rimane comunque una mera facoltà e non un obbligo per il lavoratore, che potrà quindi scegliere di adire direttamente il Giudice del Lavoro.
Nella conciliazione il lavoratore può essere assistito dall’associazione sindacale a cui eventualmente aderisce.
La conciliazione può svolgersi:
-presso la Commissione di Conciliazione instaurata presso la Direzione territoriale del lavoro
– in sede sindacale, secondo la procedura prevista dal contratto collettivo (art. 47 CCNL lavoro domestico):
il lavoratore potrà esperire il tentativo di conciliazione presso una sede delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro o delle OO.SS. territoriali dei lavoratori facenti capo alle Associazioni e Organizzazioni Nazionali stipulanti il contratto. Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del contratto. In caso di assenza del rappresentante di un’Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il datore di lavoro è stato informato della possibilità di essere assistito da un’Associazione datoriale e che vi abbia espressamente rinunciato.
-presso le Commissioni di Certificazione (d.lgs 276/2003)
Se la conciliazione ha avuto esito positivo, il lavoratore che si è accordato firmando una transazione non potrà più vantare pretese in merito a quello specifico diritto.