La retribuzione rappresenta la principale obbligazione datoriale nascente dal contratto di lavoro, dovuta come contropartita della prestazione lavorativa (art. 2094 cod. civ.). La retribuzione è considerata inoltre un diritto sociale fondamentale irrinunciabile di ogni lavoratore, riconosciuto e tutelato dalla Costituzione:
Art. 36 Cost: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Tale norma esprime i due principi essenziali in materia di retribuzione (proporzionalità e sufficienza); la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto alla norma la sua diretta applicazione nei confronti delle parti, rendendo ogni pattuizione non rispettosa dei suddetti principi invalida; il parametro di riferimento per la sufficienza della retribuzione è di norma individuato nelle tabelle salariali definite dai contratti collettivi.
Per l’art. 34 del CCNL Lavoro Domestico, la retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
retribuzione minima contrattuale, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominato indennità di funzione;
eventuali scatti di anzianità
eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio
eventuale superminimo
eventuali compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.