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DISCIPLINA

Il periodo di ferie obbligatorio, individuato dal CCNL lavoro domestico (art. 17), per ogni anno di servizio presso lo stesso datore, di lavoro è di 26 giorni lavorativi: ogni lavoratore ha diritto a fruirne, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro. La settimana lavorativa considerata ai fini del computo delle ferie è considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato (a prescindere dalla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale).

RETRIBUZIONE

I lavoratori con retribuzione mensile avranno diritto alla normale retribuzione.

Per i lavoratori con retribuzione oraria (non conviventi) spetta una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

VITTO E ALLOGGIO

Durante il periodo delle ferie, al lavoratore dovranno essere ugualmente forniti vitto e alloggio e, nel caso di non utilizzo, dovrà essere erogato il compenso sostitutivo convenzionale.

FRUIZIONE

Nell’assegnazione delle ferie il datore di lavoro deve cercare di preservare il più possibile la continuità del periodo feriale: le ferie devono di norma essere fruite in modo continuativo. È possibile, tuttavia, mediante accordo fra le parti, frazionare il periodo di ferie in non più di due periodi all’anno.

Le ferie devono necessariamente essere fruite per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Fa eccezione a tale regola l’ipotesi del lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo: previa richiesta e previo accordo del datore di lavoro, è concesso l’accumulo delle ferie nell’arco di un biennio (art. 14 comma 8 CCNL).

TABELLA F

Indennità di vitto e alloggio

Valori giornalieri in euro per tutte le figure professionali:

 PranzoCenaAlloggioTotale indennità vitto e alloggio
TUTTI I LIVELLI1,961,961,695,61
     

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Nel caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore, escluse le ferie già godute, tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio.

Es. Al/alla colf o badante assunta nel mese di gennaio 2019 e licenziata a inizio marzo 2020, le cui ferie relative all’anno 2019 sono state interamente godute nel relativo anno, spetterà un periodo pari ai 2/12 (1/12 =2,16 * 2 = 4,32) giorni di ferie dei 26 giorni complessivi.

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio (art. 17 CCNL).

NON MATURAZIONE DELL’ANNO DI SERVIZIO

Qualora, al momento dell’inizio del godimento delle ferie, il lavoratore non abbia ancora raggiunto un anno di servizio, egli avrà diritto a un numero di giorni proporzionali al tempo lavorato: le ferie che gli spettano saranno pari a tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

Pertanto, ogni mese il lavoratore domestico matura un rateo per 1/12 del periodo di ferie stabilito dal CCNL.

Es. Lavoratore assunto a gennaio 2020; il datore gli assegna il periodo di ferie a luglio 2020; il lavoratore ha diritto a 6/12 dei 26 giorni (pertanto 13 giorni).

MALATTIA

Le ferie non possono essere godute durante la malattia.

La malattia contratta dal lavoratore durante il periodo di ferie che comporta ricovero ospedaliero, se debitamente certificata, produrrà l’interruzione del godimento delle ferie, in ragione dell’incompatibilità di tale condizione con la funzione di riposo e recupero delle ferie.

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FISSAZIONE DELLE FERIE

DEFINIZIONE E PRINCIPI