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SOSTITUZIONE DI LAVORATORI CHE ASSISTONO SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

È data facoltà al datore di lavoro di assumere uno o più lavoratori, in regime di convivenza o meno, al fine di sostituire uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS.

I lavoratori in sostituzione sono inquadrati nei medesimi livelli. Le relative prestazioni sono limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza. La relativa retribuzione deve coincidere con i parametri indicati nella tabella G allegata CCNL. Se spettante, il datore dovrà erogare altresì l’indennità di vitto e alloggio della tabella F.

 TABELLA G  
 Valori orari (euro)
Livello CS7,45
Livello DS8,98
TABELLA F: indennità vitto e alloggio  PRANZO  CENAALLOGGIOTotale indennità
TUTTI I LIVELLI1,961,961,695,61
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LAVORO RIPARTITO

DEFINIZIONE