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DIVIETI DI LICENZIAMENTO

LICENZIAMENTO PER MALATTIA

Il contratto collettivo stabilisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia (inclusa la malattia professionale e l’infortunio, art. 29 CCNL link voce) conserva il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Tale periodo è comunemente definito periodo di comporto.

Il datore di lavoro può legittimamente licenziare il proprio lavoratore una volta superato il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo.

PERIODO DI COMPORTO NEL LAVORO DOMESTICO

Per l’art. 40 del CCNL, al lavoratore, convivente o non convivente, in caso di malattia spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:

  1. per anzianità di servizio fino a 6 mesi, superato il periodo di prova= 10 giorni di calendario;
  2. per anzianità di servizio da oltre 6 mesi a 2 anni= 45 giorni di calendario;
  3. per anzianità oltre i 2 anni= 180 giorni di calendario.

Tali periodi saranno incrementati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.

Si precisa che i periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nei 365 giorni decorrenti dall’evento della malattia.

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO

Anche ai rapporti di lavoro domestico si applica il generale divieto di licenziamento discriminatorio: con tale espressione si intende quel recesso motivato da ragioni di carattere politico, religioso, sindacali, di genere, di orientamento sessuale, di etnia o di cittadinanza, di età.

Il legislatore ha esplicitamente previsto due ipotesi di divieto di licenziamento basato su ragioni discriminatorie:

  • il matrimonio della lavoratrice: il licenziamento non può essere intimato nel periodo compreso dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo la celebrazione (art. 35 d. lgs. 198/2006)
  • lavoratrice gestante e neo-madre: il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice dall’inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 d.lgs. 151/2001).

SANZIONI

Quale che sia la motivazione “formalmente” fornita dal datore di lavoro all’atto del licenziamento, se ne viene comunque accertata la natura discriminatoria, il licenziamento sarà dichiarato nullo e il lavoratore avrà diritto alla piena reintegra nel posto di lavoro.

Il datore è condannato inoltre al pagamento del danno subito dal lavoratore, pari all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; l’indennità non potrà essere inferiore alle 5 mensilità della retribuzione globale di fatto.

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BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

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