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CONGEDO DI FORMAZIONE

Il nuovo contratto collettivo nazionale ha previsto la possibilità per i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di almeno sei mesi, di poter usufruire di un congedo formativo retribuito per 40 ore annue. Qualora i corsi siano riconosciuti e finanziati da “Ebincolf” (Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Datori di Lavoro Collaboratori Familiari https://ebincolf.it/) il monte ore destinato alla formazione aumenta fino a raggiungere le 64 ore annue.

CERTIFICAZIONE

Il congedo formativo disciplinato dal contratto collettivo è principalmente finalizzato alla frequenza del percorso formativo volto all’acquisizione del cd. “patentino di qualità” per i lavoratori domestici (disciplinato dalla normativa Uni 11766 «Attività professionali non regolamentate – Assistente familiare: colf baby sitter, badante – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza», approvata il 12 dicembre 2019).

Tale certificazione attesta l’acquisizione di determinate competenze e conoscenze professionali tecniche e specifiche (manovre basilari di pronto soccorso, mantenimento dell’idratazione e dell’igiene della persona assistita etc.) e trasversali e aspecifiche (deontologia professionale).

L’ottenimento di tale certificazione supporta l’incontro sul mercato fra datori di lavoro e lavoratori poiché consente ai primi di poter selezionare i lavoratori sulla base delle competenze possedute, e ai secondi di poter promuovere con maggior successo la propria professionalità sul mercato, aumentando di conseguenza le chances di lavoro.

Il lavoratore in possesso della certificazione di qualità in corso di validità avrà diritto a un’ulteriore indennità, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore, prevista dalla tabella L del CCNL, da 8 (per il livello B) a 10 euro (livello BS e CS). Tale indennità decorre dal 1/10/2021.  Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D super) (assistenti formati di persone non autosufficienti, direttore di casa e educatore formato che ricoprono posizioni caratterizzate da responsabilità, autonomia decisione e/o coordinamento) tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla Tabella A).

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DIVIETI DI LICENZIAMENTO

DOVERI GENERALI DEL DATORE DI LAVORO