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DOVERI SPECIFICI DEL DATORE DI LAVORO

Il contratto collettivo specifica alcune misure che obbligatoriamente il datore di lavoro deve adottare per tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore domestico:

1. garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita

2. informare adeguatamente il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature, ivi compresi gli strumenti telematici e robotici, e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici. L’obbligo di informazione deve avvenire all’atto dell’individuazione delle mansioni, o al successivo mutamento (link alla voce), mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilaterale di settore – Ebincolf.

DANNO PSICOLOGICO E MOBBING

Il datore di lavoro è tenuto a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre non solamente per salvaguardare la salute fisica del lavoratore, ma anche per evitare quei danni che impattano sulla salute psicologica del lavoratore. Infatti, il datore di lavoro deve predisporre un ambiente e un’organizzazione del lavoro (turni, attrezzatture di ausilio, ambienti) che evitino lo stress lavorativo e che preservino l’integrità non solo fisica, ma anche psicologica del lavoratore.

Una lesione all’integrità psichica del lavoratore è tipicamente realizzata nelle condotte di mobbing, ossia quei comportamenti ostili, prevaricatori, persecutori, tenuti dal datore di lavoro (o superiore gerarchico) o dai colleghi di lavoro nei confronti di un lavoratore, che hanno come fine la mortificazione morale del lavoratore.

REQUISITI:

Per potersi parlare di mobbing, i relativi comportamenti devono essere protratti e reiterati nel tempo; devono inoltre essere intenzionali (cioè avere lo scopo persecutorio), devono causare un danno psicofisico alla vittima, e deve sussistere un nesso di causalità fra tale danno e la condotta illegittima.

L’eventuale lesione psichica patita dovrà poter essere accertabile dal punto di vista medico: la certificazione medica sarà destinata a verificare l’insorgenza della patologia (ad esempio disturbo post traumatico da stress etc.).

Solo quando sarà accertata l’esistenza di tali elementi, il lavoratore potrà ottenere il risarcimento del danno, analogamente ad altra malattia professionale provocata dalla violazione delle norme a tutela della salute sui luoghi di lavoro. Il mobbing è infatti inquadrato nell’ambito dell’art. 2087 cod. civ., norma che pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di sicurezza nell’ambiente di lavoro.

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DOVERI GENERALI DEL DATORE DI LAVORO

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO