Nell’ambito del lavoro domestico, la retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci: (art. 34 CCNL)
a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 34, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominato indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 36;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale superminimo sia una condizione di miglior favore erogata al singolo lavoratore e quindi non assorbibile.
Dovranno altresì risultare i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività, nonché le trattenute per oneri previdenziali.
Al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l’indennità mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore.
Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D super) tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla Tabella A).