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LAVORATORI FAMILIARI

La prestazione di lavoro effettuata da familiari o soggetti legati da vincoli di affinità si presume gratuita e quindi non assoggettata alla normativa sul lavoro domestico; tale presunzione può essere tuttavia superata se viene provato il vincolo di subordinazione e l’onerosità della prestazione.

Per questa ragione, in presenza di rapporto di lavoro tra parenti e affini entro il III grado, la comunicazione andrà nello stato “sospeso” e verrà definita solo dopo aver effettuato i controlli previsti per la verifica di quanto dichiarato dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità. Inoltre, la procedura informatica non accetta comunicazioni di rapporto di lavoro tra coniugi, salvo il caso di invalidità riconosciuta con indennità di accompagnamento al coniuge datore di lavoro

(fonte: sito istituzionale INPS).

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