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TIPOLOGIE DI ASSUNZIONE

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Il contratto di lavoro subordinato “standard” è costituito dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale contratto è caratterizzato dalla stabilità nel tempo, fino al momento in cui una delle parti non eserciti il recesso (link alla descrizione dell’istituto). Il contratto di lavoro di norma è quindi privo di termine.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

DEFINIZIONE E LIMITI

Le prestazioni di lavoro occasionale (disciplinate dall’art. 54 bis DL 50/2017 modificato dal D.L 87/2018, conv. in L. 96/2018) fanno riferimento a prestazioni saltuarie e sporadiche che, nel corso di un anno civile, danno luogo a compensi limitati che non devono oltrepassare i seguenti limiti economici:

non più di 5000 euro per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

non più di 5000 euro per ciascun utilizzatore per la totalità dei prestatori.

non più di 2500 euro per ciascun prestatore con riferimento al medesimo utilizzatore.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

È inoltre previsto un limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

Se il prestatore è pensionato, studente fino a 25 anni (qualora regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università), disoccupato ai sensi dell’art. 19 d. lgs 150/2015, percettore di misure di sostegno al reddito, ai fini del computo del limite per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi sono considerati nella misura del 75%.

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale ha abrogato l’antecedente normativa sul lavoro accessorio.

Il prestatore ha diritto all’applicazione della disciplina generale con riferimento a:

all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante iscrizione alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335);

all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

salute e sicurezza di cui al d. lgs. 81/2008

riposi e pause (d. lgs 66/2003)

DIVIETI

È espressamente vietata l’acquisizione di prestazioni di lavoro occasionale da parte di soggetti con cui si abbia in corso o cessato da non più di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e continuativa (salvo il caso di prestazioni retribuite tramite bonus babysitting COVID 19).

SANZIONI

Nel caso di mancato rispetto dei limiti economici annuali e temporali, il rapporto si trasforma in rapporto a tempo pieno e indeterminato. È invece applicata una sanzione amministrativa quando è violato l’obbligo di comunicazione informatica, oppure nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto non rispettando i divieti di ricorso a tale tipologia di lavoro (LINK).

LIBRETTO DI FAMIGLIA

Tale strumento nasce per soddisfare le esigenze di lavoro quotidiane, estranee all’esercizio dell’attività di impresa; il suo utilizzo è infatti riservato esclusivamente alle persone fisiche.

Il libretto di famiglia rappresenta quindi la modalità di ricorso al lavoro occasionale da parte di persone fisiche per attività di lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità. Esso consiste in un libretto nominativo prefinanziato, e contiene dei titoli di pagamento dal valore nominale di € 10,00, fruibile per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora, comprensivi della contribuzione assicurativa e previdenziale.

Può essere acquistato presso la piattaforma informatica dell’INPS oppure presso gli Uffici Postali. Al compenso sono applicati alcuni oneri a carico dell’utilizzatore: la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%.

I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo status di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.

ACCREDITO DELL’IMPORTO PATTUITO

Sarà l’INPS stesso a provvedere all’accredito dell’importo pattuito il quindicesimo giorno del mese successivo. A richiesta del lavoratore, espressa all’atto della registrazione nel portale, il pagamento del compenso può essere effettuato mediante qualsiasi sportello postale, dietro presentazione di mandato o autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al lavoratore; tale modulo deve espressamente contenere: parti, luogo, durata, importo del corrispettivo.

UTILIZZO E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

La fruizione delle prestazioni occasionali è possibile mediante l’apposita piattaforma informatica dell’INPS alla quale devono obbligatoriamente iscriversi i prestatori e gli utilizzatori. Questo strumento è funzionale alla gestione e attivazione semplificata, interamente telematica, delle procedure connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro: l’accreditamento e l’erogazione del compenso del prestatore occasionale sono infatti mediati dalla piattaforma stessa (non vi è quindi transazione diretta fra le parti).

Per usufruire del Libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite: il servizio online dedicato, Contact Center, Patronati e intermediari muniti di apposita delega. (Circolare INPS n. 107 del 5/7/2017).

L’utilizzatore (datore di lavoro), entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, deve obbligatoriamente comunicare all’INPS i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, l’oggetto della prestazione.

Il prestatore invece, nella registrazione al portale, dovrà autocertificare l’eventuale apparenza alle categorie per cui valgono le decurtazioni dei limiti economici annuali (titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità, disoccupati, titolari di prestazioni integrative al reddito, under 25 se iscritti a un corso di studi).

Si precisa che nel caso di lavoro di tipo occasionale, non è necessario procedere alla comunicazione di assunzione secondo le modalità indicate con riferimento al contratto di lavoro “standard”, di natura cioè non occasionale.

PATTO DI PROVA

DEFINZIONE

Il patto di prova trova la propria disciplina nell’art. 2096 del Codice civile; il patto di prova consiste in una clausola apposta al contratto di lavoro con cui le parti subordinano l’assunzione definitiva al positivo esito di un periodo di prova. Lo scopo essenziale del patto di prova è quello di testare, nel duplice interesse del datore di lavoro e del lavoratore, l’opportunità della prosecuzione del rapporto.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso (con corresponsione della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato).

Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente

(art. 12 CCNL; art. 2096 cod. civ.)

FORMA

Il patto di prova nel lavoro domestico deve risultare da atto scritto.

DURATA

I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) (link alla voce) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza, indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo

Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.

Durante il periodo di prova il lavoratore deve essere regolarmente retribuito.

Ultimato il periodo di prova, se non vi è stato il recesso di nessuna delle due parti (lavoratore-datore di lavoro), il rapporto di lavoro diventa definitivo e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro (art. 2096 ultimo comma cod. civ.)

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

L’apposizione del termine finale fa sì che il rapporto di lavoro si estingua allo spirare del termine. Il contratto di lavoro a tempo determinato ha quindi una scadenza prestabilita. La disciplina del contratto a termine ha conosciuto molteplici modifiche nel corso degli anni che l’hanno resa più o meno restrittiva a seconda degli obiettivi di flessibilità perseguiti di volta in volta.

L’assunzione a tempo determinato nel lavoro domestico segue le regole generali contenute nel decreto lgs. 81/2015 (artt. 19-29), così come modificato dal “Decreto Dignità” (D.L. 87/2018 conv. nella l. 96/2018).

FORMA

è posto l’obbligo della forma scritta del contratto, nel quale obbligatoriamente deve essere riportato il termine finale; in mancanza di forma scritta, l’apposizione del termine è priva di effetti e il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato.

Si precisa che la forma scritta non è necessaria nel caso di rapporti di lavoro inferiori ai 12 giorni.

La lettera scritta, in cui sono specificate le ragioni giustificatrici, dovrà essere scambiata fra le parti.

DIVIETI

NB: non attengono al lavoro domestico

la legge vieta il ricorso ad assunzioni a tempo determinato per sostituzione di lavoratori in sciopero, presso unità produttive nelle quale si sia proceduto nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto, presso unità produttive in cui si sia operata una riduzione dell’orario di lavoro o sospensione di rapporti di lavoro con applicazione di ammortizzatori sociale di integrazione al reddito;  presso le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

LIMITI DI DURATA

la legge prescrive che il contratto non possa avere una durata superiore ai 12 mesi;

tuttavia, in presenza di almeno una delle causali previste dalla legge, il contratto a tempo determinato può essere stipulato per un periodo superiore, non eccedente comunque il limite massimo di 24 mensilità, pena la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data della stipula. Il limite dei 24 mesi non è superabile nemmeno per effetto di una successione di più contratti o di proroghe del contratto originale.

Le esigenze giustificatrici per il superamento dei 12 mesi sono:

  1. esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività;
  2. 2- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  3. esigenze connesse a investimenti temporanei e non programmabili dell’attività ordinaria.

Il CCNL dell’8 settembre 2020 (art. 6) esemplifica alcune ragioni giustificatrici per l’apposizione del termine sul contratto di lavoro domestico:

  • per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
  • per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
  • per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
  • per sostituire lavoratori in ferie;
  • per l’assistenza extra domiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo

Raggiunto il limite massimo di durata le parti possono stipulare un ulteriore contratto della durata di 12 mesi presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato del Lavoro (Circ. MLPS 17/2018)

PROROGHE E RINNOVI

il contratto di lavoro a durata determinata può essere prorogato o rinnovato.

PROROGA

la proroga consiste nella continuazione del contratto in essere e interviene prima della scadenza dello stesso; previo consenso del lavoratore, il contratto può essere prorogato, ove la durata del contratto sia inferiore ai 24 mesi, fino a 4 volte (possono quindi essere apposte fino a 4 proroghe). Ai fini della legittimità della proroga devono sussistere delle ragioni oggettive; le proroghe devono inoltre essere riferite alla medesima attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto.

RINNOVO

alla scadenza del contratto viene stipulato un nuovo e distinto contratto di lavoro; il contratto può essere rinnovato solamente in presenza di una fra le causali che possono legittimare l’apposizione del termine per contratti di durata superiore ai 12 mesi.

RIASSUNZIONE (“stop and go”)

il datore di lavoro deve rispettare taluni intervalli di tempo ai fini del rinnovo:

10 giorni dalla data di scadenza, se il precedente rapporto di lavoro aveva una durata inferiore ai 6 mesi

20 giorni dalla data di scadenza, se il rapporto di lavoro precedente aveva una durata superiore ai 6 mesi

SANZIONI

Nel caso di violazione della normativa in materia di legittima apposizione del termine, il contratto a termine si trasforma in contratto a durata indeterminata.

IMPUGNAZIONE

Per far valere la nullità del termine, il contratto può essere impugnato nel termine di 180 giorni dalla cessazione del rapporto. L’accertamento dell’illegittimità del contratto (con conseguente pronuncia di trasformazione del contratto) farà sorgere in capo al lavoratore il diritto a percepire un’indennità risarcitoria onnicomprensiva di tutte le conseguenze retributive e contributive relative al periodo fra la scadenza del termine e la pronuncia giudiziale.

NON DISCRIMINAZIONE

Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spetta il medesimo trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo indeterminato inquadrato nello stesso livello e che espleta le stesse mansioni.

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LAVORATORI FAMILIARI

LAVORO RIPARTITO