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MALATTIA

DEFINIZIONE

La malattia del lavoratore rappresenta una delle più rilevanti ipotesi di sospensione della relazione lavorativa e può essere definita come ogni alterazione dello stato di salute fisica e psichica del lavoratore che comporti una sua incapacità totale e parziale di svolgere proficuamente l’attività lavorativa.

La disciplina relativa alla malattia nel quadro del lavoro domestico è contenuta all’art. 27 del CCNL.

DOVERI DEL LAVORATORE

In caso di malattia il lavoratore dovrà prontamente avvertire il proprio datore di lavoro (salvo cause di forza maggiore) entro il momento contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione di lavoro.

Egli dovrà far pervenire al datore di lavoro, mediante consegna o invio entro due giorni dal relativo rilascio, il certificato medico concesso entro il giorno successivo all’inizio della malattia; il certificato dovrà contenere la prognosi di inabilità al lavoro (art. 27 CCNL).

L’invio del certificato non è richiesto per i lavoratori conviventi, a meno che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro, anche i lavoratori conviventi devono provvedere all’invio.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Durante il periodo di malattia con conservazione del posto di lavoro (art. 27 co. 4 6 del CCNL) e cioè

per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;

per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;

per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario

spetta al lavoratore la retribuzione globale di fatto per un massimo di:

8 giorni per anzianità di servizio fino a 6 mesi

10 giorni per anzianità da 6 mesi a 2 anni

15 giorni per anzianità oltre i due anni

nella misura del 50% della retribuzione globale di fatto, fino al terzo giorno consecutivo

nella misura del 100% della retribuzione globale di fatto, dal 4° giorno in poi.

La quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia ricoverato in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

SOSPENSIONI

La malattia sospende la decorrenza del periodo di prova o di preavviso, se questa è comunicata in detti periodi.

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PERMESSI RETRIBUITI

MALATTIA PROFESSIONALE E INFORTUNIO