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PERMESSI RETRIBUITI

La disciplina sul lavoro domestico (art. 19 CCNL) riconosce permessi individuali retribuiti:

se coincidenti, anche parzialmente, con l’orario di lavoro per

  • Effettuazione visite mediche
  • Incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e pratiche di ricongiungimento familiare

Per i lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte;

12 ore per i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici

Per i lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Quando l’orario settimanale sia inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riparametrate in proporzione al lavoro prestato.

PERMESSO RETRIBUITO PER DISGRAZIA FAMILIARE

Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi (Art. 19 co. 3 CCNL)

PERMESSO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE

I lavoratori con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi e rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato potranno usufruire di un congedo di formazione retribuito per un totale di 40 ore annue, finalizzato a sospendere l’attività lavorativa per l’accesso a percorsi di formazione destinati allo sviluppo delle competenze esercitate, oppure per le eventuali attività formative necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. Il datore di lavoro deve facilitare l’accesso a percorsi di formazione aiutando il lavoratore nell’operare la propria scelta.

Se il lavoratore intende frequentare un corso finanziato o comunque riconosciuto dall’Ente bilaterale Ebincolf, il monte ore annuo aumenterà a 64 ore.

L’accesso ad attività formative dovrà essere dettagliatamente documentato (ivi incluso l’orario di frequenza).

Il CCNL esclude la possibilità di cumulare i periodi di congedo in più anni: essi devono obbligatoriamente essere fruiti nell’anno di maturazione (art. 20 CCNL)

CONGEDO MATRIMONIALE

Al lavoratore che abbia contratto matrimonio in costanza rapporto di lavoro spetterà un congedo retribuito pari a 15 giorni di calendario (art. 24 CCNL).

La retribuzione del congedo sarà corrisposta successivamente alla presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.

Se il lavoratore usufruisce del vitto e dell’alloggio spetta anche, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale (TABELLA F allegata al contratto collettivo).

TABELLA F

Indennità per vitto e alloggio:

 PranzoCenaAlloggioTotale indennità vitto e alloggio
TUTTI I LIVELLI1,961,961,695,61
     
     

FRUIZIONE

Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, ma in un momento successivo, entro comunque un anno dal matrimonio stesso. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non darà diritto a percepire alcune indennità sostitutiva.

PERMESSI SINDACALI

I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale sul lavoro domestico (link alla voce), la cui carica sia debitamente attestata e presentata al datore, possono beneficiare di permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi sindacali firmatari, nella misura di 6 giorni lavorativi nell’anno (art. 43 CCNL).

FRUIZIONE

Al fine di esercitare tale diritto, i lavoratori devono darne comunicazione al datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla programmazione dell’assemblea, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.

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DEFINIZIONE GENERALE

MALATTIA