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ORARIO NORMALE DI LAVORO

L’art. 14 del CCNL fissa l’orario normale di lavoro settimanale (periodo di riferimento sette giorni) oltre al quale le prestazioni saranno considerate di lavoro “straordinario”, prevedendo inoltre la durata massima giornaliera.

La durata normale dell’orario di lavoro può essere concordata fra le parti, nel rispetto di un limite temporale massimo che è differenziato a seconda che il lavoratore sia o meno in regime di convivenza.

LAVORATORI CONVIVENTI

nel caso di lavoratori conviventi la durata massima è di 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali. La collocazione dell’orario è stabilita dal datore di lavoro. Le 10 ore sono quindi il tetto massimo giornaliero relativo alla prestazione di lavoro e sono applicabili ai/alle colf o badanti che siano in servizio presso il datore di lavoro tutta la giornata.

Ad esempio il contratto di lavoro domestico di lavoro in regime di convivenza (“contratto di convivenza”) può essere strutturato ponendo 10 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, e le restanti 4 ore il sabato.

PASTI

Nel caso in cui l’orario giornaliero superi le 6 ore e sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, il lavoratore avrà diritto alla fruizione del pasto ovvero, se ciò non sia possibile, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo dedicato al consumo del pasto non è retribuito e deve essere oggetto di accordo fra le parti.

LAVORATORI NON CONVIVENTI

per i lavoratori non conviventi la durata massima è di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni. La collocazione dell’orario è stabilita dalle parti.

LAVORATORI CONVIVENTI A SERVIZIO RIDOTTO

Ai sensi dell’art. 14 comma II del CCNL, per i lavoratori in regime di convivenza inquadrati nei livelli C(*), B(**) e B super(***), nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza nel limite massimo di 30 ore settimanali secondo le seguenti tipologie di orario:

A) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;

B) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;

C) interamente collocato, nel limite massimo di dieci ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

(*) Livello C: Assistenti familiari con specifiche conoscenze di base, tanto teoriche quanto tecniche, funzionali allo svolgimento dei compiti assegnati e che operano con totale autonomia e responsabilità.

(**) Livello B: Assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni di carattere esecutivo

(***) Livello BS: Baby-sitter e assistenti familiari che assistono persone autosufficienti e che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni di carattere esecutivo

Fermo restando l’obbligo di corrispondere gli emolumenti in natura (LINK ALLA VOCE), la retribuzione applicata ai lavoratori conviventi a servizio ridotto è quella prevista dalla tabella B allegata al CCNL

TABELLA B 
 Valori mensili (euro)
LIVELLO B586,83
LIVELLO BS616,18
LIVELLO C680,71

Le eventuali prestazioni di lavoro eccedenti l’orario effettivo concordato, saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di orario adottata; se distribuite al di fuori, saranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

La relativa assunzione dovrà risultare da atto scritto,firmato da ambo le parti; in tale atto deve essere specificato l’orario di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nel quadro delle tipologie possibili appena citate.

La collocazione dell’orario è concordata fra le parti.

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DEFINIZIONE

LAVORO STRAORDINARIO