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LAVORO STRAORDINARIO

DEFINIZIONE e CONDIZIONI DI UTILIZZO

La disciplina del lavoro straordinario nell’ambito del lavoro domestico è dettata dall’art. 15 del CCNL. Viene definito lavoro straordinario quello che viene effettuato al di fuori della durata normale dell’orario giornaliero o settimanale (Link alla voce), salvo che il prolungamento non sia funzionale al recupero di ore non lavorate. Il legislatore precisa, comunque, che il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto (art. 4 co.1)

Il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione, anche di notte, oltre l’orario concordato, salvo che il lavoratore adduca un giustificato motivo di impedimento.

La richiesta datoriale di utilizzo delle ore di lavoro straordinario deve pervenire al lavoratore con almeno un giorno di preavviso.

Il lavoro straordinario non deve in nessun caso pregiudicare la fruizione dei periodi di riposo.

A questo proposito, il CCNL precisa che nel caso di situazione emergenziale, avente carattere di assoluta “episodicità e imprevedibilità” (art. 15 CCNL), la prestazione può essere svolta durante il riposo diurno o notturno; in questo la prestazione è considerata parte dell’orario normale e dà luogo solamente all’allungamento del riposo.

RETRIBUZIONE

Per il maggior sforzo psico fisico richiesto al lavoratore, nel lavoro straordinario la retribuzione globale di fatto è maggiorata:

  • del 25%, se l’attività è prestata 6.00 alle ore 22.00;
  • del 50%, se l’attività rientra nella fascia orario 22.00 – 6.00;
  • del 60% nel caso di lavoro prestato in una delle festività individuate dal CCNL (link alla voce) o nella giornata di domenica quando il lavoratore appartenga a fede religiosa che preveda la solennizzazione in giornata diversa dalla domenica (link alla voce)
  • del 10% se si tratta di ore di straordinario prestate da lavoratori non conviventi, comprese fra le 41 e le 44 ore settimanali, se eseguite tuttavia nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00.

LIMITI LEGALI

  • per ogni 24 ore, deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore (art. 7 decreto legislativo 66/2003)
  • obbligo di osservare il riposo settimanale (art. 13 CCNL)
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ORARIO NORMALE DI LAVORO

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