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REDDITO DI CITTADINANZA

DEFINIZIONE

Con il D.L. 4/2019 è stato introdotto nel nostro ordinamento il Reddito di Cittadinanza;

il Reddito di Cittadinanza costituisce una prestazione economica finalizzata al contrasto alla povertà, che parallelamente mira a sostenere il reinserimento lavorativo e sociale dei suoi beneficiari.

Il/la colf o badante che sia in possesso dei requisiti per beneficiare di tale sussidio può quindi farne richiesta nelle forme previste dalla legge.

DESTINATARI

I destinatari di tale misura sono i nuclei familiari che sono in possesso cumulativo di determinati requisiti soggettivi ed economico-patrimoniali per tutta la durata della fruizione del sussidio.

Il nucleo familiare, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia di ISEE, è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (ossia che condividono la residenza anagrafica).

REQUISITI SOGGETTIVI

I requisiti soggettivi si riferiscono al richiedente.

CITTADINANZA: averecittadinanza italiana o di un Paese facente parte dell’Unione europea; in alternativa, avere cittadinanza di un paese terzo o familiare di tale soggetto; cittadino di un paese terzo con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o familiare di questo.

2) RESIDENZA: residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

REQUISITI ECONOMICI

I requisiti economici che attestano la condizione di povertà devono fare riferimento all’intero nucleo familiare:

  1. Valore ISEE non superiore a euro 9360
  2. PATRIMONIO IMMOBILIARE in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000
  3. PATRIMONIO MOBILIARE non superiore a 6000 euro annui, a cui si sommano 2000 euro per ogni membro aggiuntivo del nucleo familiare, fino ad un massimale di euro 10.000 (il massimale, tuttavia, aumenta di 1000 per ogni figlio superiore al secondo; di 5000 euro se presenti componenti con disabilità)
  4. REDDITO FAMILIARE inferiore ai 6000 euro, da rivalutare secondo la scala di equivalenza per la dimensione del nucleo familiare.

SCALA DI EQUIVALENZA:

COMPONENTIPARAMETRO
I componente1
ogni ulteriore componente maggiorenne0,2
ogni ulteriore componente minorenne0,4

Il parametro massimo della scala di equivalenza è 2,1

Inoltre, nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

– autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta oppure

– autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti la richiesta (esclusi auto o motoveicoli per persone con disabilità)

-e/o di navi e imbarcazioni da diporto.

COMPATIBILITA’

Vi è piena compatibilità fra reddito di cittadinanza e rapporto di lavoro (ivi incluso il lavoro domestico), purché tuttavia siano rispettati i parametri reddituali e patrimoniali richiesti dalla legge.

MISURA DEL BENEFICIO

L’ammontare complessivo del reddito di cittadinanza è dato dalla somma di due componenti:

  1. Quota erogata in funzione dell’integrazione del reddito: questa dipende dalla composizione del nucleo familiare, secondo i parametri individuati dalla “Scala di Equivalenza”; per l’esatto importo occorre quindi moltiplicare l’ammontare di riferimento (500 euro) per il parametro totale della Scala di Equivalenza.

Esempio: nucleo composto da 2 componenti adulti: 500*(1+0,4) = 700 euro

  • Quota (eventuale) erogata in funzione del canone di locazione o del mutuo pari ad un massimo di 280 euroal mese per la locazione, e 150 europer la rata del mutuo.

DOMANDA ED EROGAZIONE

Se in possesso dei requisiti richiesti, il soggetto può presentare domanda:

– On line attraverso il sito www.redditodicittadinanza.gov.it

– Presso gli uffici postali, a partire dal VI giorno di ogni mese

– Presso i CAF convenzionati

L’INPS, accertato il possesso dei requisiti, procederà al riconoscimento del beneficio.

L’erogazione del RdC è mensile e avviene mediante accredito dell’importo dovuto su una carta di pagamento elettronico, detta «Carta RdC».

Questo dispositivo è destinato all’acquisito di beni di consumo e al pagamento delle utenze; è utilizzabile, inoltre, per pagare il canone di locazione (tramite bonifico) o la rata del mutuo. Non è utilizzabile per giochi che prevedono vincite in denaro.

L’importo erogato è utilizzabile entro il mese successivo a quello di erogazione e il residuo non speso è decurtato, nel limite del 20%, dalla mensilità successiva.

DURATA

Il reddito di cittadinanza è erogato fino a che il nucleo familiare sia in possesso dei requisiti economici e soggettivi richiesti; è importante ricordare che ogni modifica circa le condizioni oggettive o soggettive necessarie per la fruizione del sussidio deve essere tempestivamente comunicata all’INPS.

La mancata comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Il reddito di cittadinanza può essere erogato per un periodo continuativo di 18 mesi; trascorso tale periodo, la richiesta della misura può essere rinnovata. Prima del rinnovo della domanda, la legge prevede un mese di sospensione.

CONDIZIONALITA’

La misura del Reddito di Cittadinanza è espressamente riconosciuta dal legislatore come misura di politica attiva del lavoro finalizzata non solo a garantire un sostegno alle situazioni di indigenza, ma anche a spingere la persona verso l’inclusione sociale e l’ingresso nel mercato del lavoro.

Per questa ragione, il legislatore ha previsto di condizionare l’erogazione di questa misura alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (“DID”), nonché alle attività finalizzate all’inserimento lavorativo e sociale che sono previste nel Patti per il Lavoro o nei Patti per l’Inclusione sociale.

Gli obblighi di riattivazione lavorativa e sociale impegnano tuttavia solamente quei componenti del nucleo familiare maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione (restano esclusi ad esempio gli studenti, i soggetti che già risultano occupati, gli over 65).

Pertanto, il lavoratore domestico sarà tenuto a rispettare le misure di accompagnamento al lavoro e accettare le offerte di lavoro solo se al momento della domanda di Reddito di cittadinanza sia disoccupato.

Al soggetto beneficiario che non rispetta i vincoli individuati per l’accompagnamento al lavoro saranno applicate delle sanzioni molto severe, che nei casi più gravi comportano la decadenza dal beneficio.

SANZIONI

Il soggetto che accede in modo illegittimo al Reddito di Cittadinanza, perché rende false dichiarazioni o produce documenti falsi, ovvero omette documenti rilevanti, è punito con la reclusione da due a sei anni.

È inoltre punito con una pena detentiva da 1 a 3 anni anche il soggetto che omette di comunicarevariazioni rilevanti della situazione economica (che potrebbero determinare la revoca o riduzione del sussidio) durante il periodo di fruizione del beneficio. È importante ricordare che questo reato punisce anche quei soggetti le cui variazioni del reddito o del patrimonio derivino da attività irregolari; può essere pertanto punito, anche con la reclusione, il lavoratore “in nero” che illegittimamente percepisce il Reddito di Cittadinanza.

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