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LA “NASPI”

SOGGETTI DESTINATARI

La “nuova assicurazione sociale per l’impiego” è una misura di sostegno al reddito rivolta a tutti i lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Possono quindi regolarmente accedervi anche i lavoratori domestici (inclusi colf e badanti) che si trovino involontariamente in stato di disoccupazione.

La cessazione del rapporto di lavoro non deve essere conseguenza di un atto di dimissioni volontarie, salvo che le dimissioni siano avvenute per giusta causa (dimissioni intervenute durante il periodo in  cui vige il divieto di licenziamento per maternità; dimissioni per giusta causa per mancato reiterato versamento della retribuzione…), oppure per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro.

CONDIZIONALITA’

Affinché il richiedente possa accedere alla Naspi, e possa continuare a percepire detta misura, lo stesso deve obbligatoriamente partecipare a misure di ricerca attiva del lavoro ed essere disposto ad accettare le offerte congrue di lavoro che gli dovessero essere offerte dai centri per l’impiego.

Per potere ricevere l’indennità di disoccupazione egli sarà quindi tenuto a rendere la “DID” (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro): mediante tale atto il soggetto che richiede la Naspi acquisisce lo stato di disoccupazione e, parallelamente, si impegna ad accettare le eventuali offerte di lavoro propostegli ovvero partecipare alle misure di attivazione concordate con il centro per l’impiego.

Le attività e gli obblighi di ricerca attiva che il disoccupato si impegna a rispettare sono contenuti nel “Patto di Servizio Personalizzato” (oggi ribattezzato “Patto per il Lavoro”).

Il non rispetto delle misure di ricerca attiva e la non accettazione delle offerte di lavoro darà luogo all’applicazione di sanzioni che, se particolarmente gravi, possono comportare la revoca della prestazione (ad esempio nel caso di rifiuto ingiustificato di offerta di lavoro).

REQUISITI

Per poter percepire il diritto al trattamento di sostegno al reddito, il lavoratore deve:

  • Avere almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni che precedono l’inizio della disoccupazione
  • Avere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti all’inizio della disoccupazione
  • Aver reso la DID

DOMANDA ED EROGAZIONE DELLA MISURA

Il soggetto interessato presenta la domanda per la Naspi tramite procedura on-line sul sito dell’INPS, oppure mediante CAF convenzionato, o ancora chiamando il Contact center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile

 entro 68 giorni

dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato se la maternità sia intervenuta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;

dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, se insorti nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;

dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;

dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso;

dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Con presentazione telematica della domanda, il soggetto richiedente renderà in modo automatico la DID (acquisendo così immediatamente lo status di disoccupato).

L’indennità è erogata mensilmente; il momento di erogazione dell’indennità di disoccupazione varia in base al giorno di presentazione della domanda: essa spetta quindi

dall’ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa è presentata successivamente all’ottavo giorno (ma entro i termini di legge)

dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento (ma entro i termini di legge).

Nei casi di malattia, maternità o infortunio, la decorrenza del pagamento parte dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento, sempre che la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno.

DURATA

La durata della misura varia in funzione dell’anzianità lavorativa: essa è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione degli ultimi quattro anni. La durata massima dell’erogazione non può comunque oltrepassare i 24 mesi.

I periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione, non sono computati ai fini del calcolo della durata.

I periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima indennità di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova Naspi.

MISURA

L’importo mensile dell’indennità varia a seconda che la retribuzione del lavoratore sia superiore o inferiore alla soglia determinata per legge e rivalutata annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile, se la retribuzione è inferiore all’importo di 1.227,55€ euro per il 2020.

La retribuzione media mensile è pari alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva anche degli elementi non continuativi, divisa per il numero di settimane di contribuzione, moltiplicando il risultato per 4,33.

Se la retribuzione media è superiore a tale importo, la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge a cui si somma il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo stabilito dalla legge.

In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente.

Dal primo giorno del quarto mese di fruizione, l’indennità subirà una riduzione pari al 3% per ciascun mese.

SOSPENSIONE E DECADENZA

La misura è sospesa quando:

il beneficiario stipula un nuovo contratto di lavoro subordinato della durata non superiore a 6 mesi, salvo che il reddito presunto sia inferiore agli 8000 euro (in questo caso il beneficiario può continuare a percepire la misura).

Il lavoratore decade dal diritto alla Naspi:

-se perde lo stato di disoccupato

-se stipula un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dalla formazione del contratto (o dalla data di presentazione della domanda, se il rapporto lavorativo era preesistente);

– se avvia un’attività lavorativa autonoma senza comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto entro un mese dall’inizio dell’attività stessa

-una volta maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia

***

(Fonte consultata: sito istituzionale INPS)

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