Il datore di lavoro sarà civilmente responsabile per i danni patiti dal lavoratore che sono diretta conseguenza della violazione del dovere impostogli in materia di salute e sicurezza: se quindi sussiste un nesso di causalità fra le lesioni subite dal lavoratore e l’omissione dell’attuazione delle misure di protezione, il datore di lavoro sarà responsabile contrattualmente e il lavoratore potrà vedere risarciti i danni subiti.
I presupposti per la risarcibilità della lesione sono: una patologia o lesione professionale (cioè causalmente correlata all’attività lavorativa); colpa del datore di lavoro per aver violato il dovere generale di tutela posto dall’art. 2087 cod. civ. o i doveri specifici che sono previsti dal contratto collettivo.
Va precisato, comunque, che una quota del risarcimento sarà erogata direttamente dall’INAIL(nei limiti della quota per l’invalidità temporanea sostitutiva della retribuzione, dell’indennizzo biologico dal 6%, indennizzo patrimoniale dal 16%, e delle spese mediche). Per le somme non pagate da INAIL il lavoratore potrà chiedere il risarcimento direttamente al datore di lavoro.
Se la condotta del datore configura un’ipotesi di reato (lesioni colpose o omicidio colposo), il datore di lavoro sarà responsabile anche sul piano penale.
Infine potrà aversi anche responsabilità previdenziale: se è accertata la condotta colposa del datore di lavoro, l’INAIL potrà agire in regresso per le prestazioni indennitarie date al lavoratore che ha sofferto la malattia o l’infortunio professionale per condotta colposa datoriale.