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TUTELA DEL LAVORO MINORILE

La disciplina sul lavoro domestico vieta l’assunzione di minori di 16 anni (art. 26 CCNL).

È ammessa l’assunzione di adolescenti che abbiano compiuto i 16 anni di età alla duplice condizione che

  1. Abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345
  2. L’attività di lavoro sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.

Il datore di lavoro dovrà prestare particolare attenzione allo sviluppo del minore e al rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

È vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.

Inoltre, il datore di lavoro che assume un minore deve osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui, affinché il minore possa convivere presso la famiglia in cui presta servizio, il datore di lavoro deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, convalidata Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale.

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DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO